Successione: un caso concreto

Il caso: due coniugi anziani, in regime di comunione dei beni, senza figli né ascendenti. Quali parenti più prossimi, vi sono due nipoti del marito (figli di fratelli defunti), tre sorelle della moglie, cinque nipoti della moglie (tre figli di fratelli defunti e due figli delle sorelle).

Le volontà dei coniugi in ordine alla propria successione: che l’intero patrimonio venisse trasmesso al coniuge superstite e che, in caso di premorienza dell’altro coniuge, al decesso del coniuge superstite l’intero patrimonio di questi (e quindi di entrambi) venisse lasciato in eredità a due nipoti, con esclusione di ogni altro parente.

Le domande: è possibile procedere in questo modo con il testamento e con che modalità?  I coniugi possono già provvedere con donazioni in vita? Come avverrebbe la successione senza testamento?

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L’eredità è il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento del decesso.

Le norme relative alla devoluzione dell’eredità sono stabilite dal Codice civile, agli artt. 456 e seguenti.

La Legge prevede una riserva “inderogabile” a favore di alcuni soggetti, detti legittimari: il coniuge, i figli e gli ascendenti. A favore del coniuge, quando non concorrono altri legittimari, vi è una riserva della metà del patrimonio dell’altro coniuge.

Alla luce di ciò, l’asse ereditario si può dividere in due parti: una quota indisponibile, che sussiste nel momento in cui vi è almeno un legittimario, ed una quota disponibile.

Nel caso di specie, in presenza di un solo soggetto legittimario, ossia il coniuge, ciascuno può disporre, per testamento, di una quota del proprio patrimonio pari alla metà. Nell’ipotesi in cui, invece, non vi sia più alcun legittimario, ossia a seguito della morte del coniuge, il testatore potrà disporre dell’intero patrimonio come ritiene opportuno: i fratelli, le sorelle ed i nipoti (intesi qui come figli di fratelli o sorelle) non sono soggetti legittimari.

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo, ossia quello scritto, datato e sottoscritto di mano del testatore, ed il testamento per atto di Notaio, che può essere pubblico o segreto.

Nel caso in esame, i coniugi potrebbero disporre, per testamento, la devoluzione della propria eredità al coniuge superstite, prevedendo che sia tenuto ad accettare personalmente l’eredità e, nel caso questi non voglia o non possa accettare (anche per il caso di premorienza), sostituirgli le persone scelte.

In via alternativa, alla luce della recente giurisprudenza della cassazione, parrebbe possibile anche la “diseredazione” di eventuali successibili, sempre che non legittimari. Difatti, il “disporre” di cui all’art. 587, I comma, c.c., potrebbe includere, non solo una volontà attributiva e una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più esattamente, destitutiva. Il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizzerebbe la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio.

Relativamente alla disposizione del proprio patrimonio in vita, rilevo che non vi sono vincoli di sorta, fatta sempre salva, nel caso di donazione, la forma prevista a pena di nullità: atto pubblico in presenza di due testimoni. Nel caso di specie, ove i coniugi procedessero alla donazione nei confronti di uno o più nipoti, non vi dovrebbero essere problematiche derivanti dalla necessità di collazione, istituto che opera solo nel caso di donazioni nei confronti di coniuge, figli e discendenti di questi ultimi. Tuttavia, ove la donazione non fosse effettuata con le dovute forme, chiunque vi abbia interesse potrebbe chiederne la dichiarazione di nullità: per tale ragione non appare opportuno disporre senza le dovute formalità.

Nel caso il de cuius non abbia lasciato testamento, l’eredità si devolverebbe, secondo quella che viene definita successione legittima, ai successibili determinati ex lege.

L’art. 565 c.c. individua i successibili nelle seguenti persone: il coniuge, i discendenti legittimi, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e, infine, lo stato.

I successivi artt. 566 e ss c.c. definiscono le regole di successione dei parenti, secondo quella che è una “scala” nella quale ciascuna categoria di successibili esclude la successiva (con l’eccezione dei genitori e degli ascendenti rispetto a fratelli e sorelle).

Di talché primi successibili sono il coniuge ed i figli; in assenza di questi succedono i genitori, poi gli altri ascendenti, di seguito fratelli e sorelle ed infine gli altri parenti.

La norma che regola la successione dei fratelli è l’art. 570 c.c.: “a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani”.

Con tale norma concorrono gli artt. 467 e ss c.c., ai sensi dei quali, in luogo dei fratelli che non vogliono o non possono accettare l’eredità, ivi inclusi i fratelli defunti, subentrano, per rappresentazione, i discendenti. Analizzando quindi le norme si può constatare come, quando manchino i precedenti successibili, la successione si apra a favore dei fratelli e delle sorelle, nonché, in luogo dei fratelli o sorelle defunti, dei figli di questi. Relativamente alla misura in cui l’eredità viene devoluta, si evidenzia che, salvo che per i fratelli unilaterali (ossia quelli per parte di un solo genitore), la legge non stabilisce le quote di eredità.

Pertanto, in difetto di particolare distinzione normativa, la successione non può che seguire le norme generali: i fratelli saranno chiamati congiuntamente all’eredità ed i figli dei fratelli defunti subentreranno per la quota del loro genitore.

Di talché, in assenza di testamento, risulterebbero chiamati all’eredità i fratelli e le sorelle del coniuge superstite (ossia quello che decede per ultimo), unitamente ai soli nipoti figli di fratelli o sorelle defunti.

Per mera semplificazione esemplificativa, in assenza di testamento, se i coniugi sono Tizio e Caia e Tizio decede per primo, l’erede sarà Caia. Alla morte di Caia, saranno chiamate all’eredità le tre sorelle ed i tre nipoti figli di fratelli defunti. Qualora, invece, Tizio sopravviva a Caia, egli sarà l’erede. Alla sua morte, saranno chiamati all’eredità i figli dei suoi fratelli defunti.

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