Separarsi senza andare in Tribunale

Oggi si può, ma forse conviene aspettare…

Le novità del D.L. 132/14 in materia di separazione sono due.

La prima riguarda la possibilità per i coniugi di procedere direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile e, ad oggi, non è ancora in vigore.

Infatti, l’art. 12 del D.L. 132/14 prevede che “I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio […] un accordo di separazione personale“.
Tuttavia tale disposizione “non si applica in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti”.
Oltretutto, le predette norme “si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Ad oggi, quindi, nulla è cambiato rispetto al passato giacché la Legge di conversione non è ancora stata approvata (mi risulta all’esame del Senato).

La seconda è quella relativa alla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.

A tal riguardo l’art. 6 del predetto Decreto Legge prevede che:
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti
”.

Tali disposizioni sono effettivamente in vigore.

Tuttavia, ai sensi dell’Art. 77 III comma della Costituzione, “I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione”.

Per tale ragione, forse risulta poco prudente, al momento, utilizzare tale istituto, i cui effetti potrebbero successivamente essere annullati.

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