Riforma del diritto penale

In data 15.05.2014 entrerà in vigore la Legge 28.04.2014 n. 67, “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.

Con tale legge vengono apportate rilevanti modifiche al sistema delle pene detentive, carcerarie e non carcerarie, nonché al sistema sanzionatorio; sono inoltre introdotte disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, e viene riformato il processo per i casi in cui l’imputato sia contumace.

Quanto alle pene, viene introdotta come pena principale la detenzione domiciliare, sia nella forma della reclusione che nella forma dell’arresto.

In base a quanto contenuto nella legge delega, tale pena dovrà essere applicata in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente sanzionate con l’arresto, ed a tutti i delitti in cui il massimo edittale della pena sia inferiore o uguale a tre anni.

Per i delitti sanzionati nel massimo edittale con la reclusione dai tre ai cinque anni, il giudice dovrà valutare se applicare o meno la detenzione domiciliare, considerando a tal fine la gravità del reato e la capacità a delinquere dell’imputato.

La detenzione domiciliare non potrà invece essere applicata in automatico, né concessa discrezionalmente dal giudice, qualora l’imputato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, qualora l’imputato non abbia un domicilio idoneo e qualora tenga un comportamento incompatibile con tale previsione, anche tenendo conto della tutela della persona offesa.

Nell’ambito dei reati per i quali viene concessa la detenzione domiciliare, il giudice può disporre l’ulteriore sanzione del lavoro di pubblica utilità, per una durata non inferiore a dieci giorni.

Un’ulteriore novità della legge in questione è l’introduzione dell’istituto della messa alla prova, prima presente solo nel processo minorile.

Per i reati puniti con la reclusione fino a quattro anni, o con la pena pecuniaria, o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, viene introdotta la possibilità per l’imputato di richiedere la sospensione del processo con la messa alla prova.

Quest’ultima si concretizza nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, di condotte riparatorie e risarcitorie (ove ciò sia possibile), con l’affidamento dell’imputato ai servizi sociali i quali predisporranno un programma di recupero. Nel caso di esito positivo del programma, il reato si estingue; qualora invece l’imputato violi le prescrizioni del programma, o commetta nuovi delitti, la messa alla prova viene sospesa ed il processo riprende il suo corso.

Viene modificata, come sopra accennato, la disciplina del processo in contumacia. Se l’imputato viene dichiarato irreperibile, il giudice dispone la sospensione del processo, potendo tuttavia procedere l’acquisizione delle prove non rinviabili. A scadenza annuale, il giudice dispone lo svolgimento di nuove ricerche dell’imputato; qualora queste abbiano esito positivo, viene fissata una nuova udienza ed il processo continua il suo svolgimento.

Altra modifica rilevante è la depenalizzazione di una serie di reati, quali quelli puniti con la sola multa o la sola ammenda, ed altri più specifici come l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (purchè sia inferiore ad € 10.000,00), o le rappresentazione teatrali e cinematografiche abusive.

Viene depenalizzato anche il reato di immigrazione clandestina.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *