Incostituzionalità Legge Fini-Giovanardi

In data 12 febbraio 2014 la Consulta ha dichiarato incostituzionale la Legge n. 49/2006. cosiddetta Fini Giovanardi.

Nello specifico, sono stati oggetto di censura costituzionale gli articoli 4bis e 4vicies ter, mediante le quali erano state apportate modifiche agli articoli 73, 13 e 14 del D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti), per violazione dell’art. 77 comma II Cost., relativo alla procedura di conversione dei decreti legge.

Le norme suddette, infatti, erano state inserite nella legge di conversione con un emendamento ritenuto estraneo alla finalità ed all’oggetto del testo di base.

In breve, con la legge Fini Giovanardi era stata introdotta una tabella unica per le sostanze stupefacenti, nella quale non vi era alcuna distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti ai fini sanzionatori. Infatti, all’art. 73 della citata legge, veniva stabilita la reclusione da anni sei ad anni venti (da anni uno ad anni sei per “fatti di lieve entità”), e la multa fino ad € 260.000,00, per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, la vendita, l’acquisto o la detenzione di qualsiasi tipologia di sostanza stupefacente.

Con l’abrogazione di questa Legge, parrebbe tornare in vigore la Legge Iervolino Vassalli del 1990, così come modificata dal referendum del 1993 (mediante il quale veniva depenalizzata la detenzione per uso personale di droga).

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