Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Nel caso in cui venisse presentata ad un centro medico un’attestazione da cui risulta che il reddito annuo familiare sia inferiore a quello che di fatto viene percepito, al fine di ricevere gratuitamente una prestazione sanitaria, si configura qualche reato?

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è previsto e punito dall’art. 316 ter c.p.

Questa norma sanziona il comportamento di chi consegua indebitamente, per sé o per terze persone, contributi o finanziamenti o mutui agevolati, o comunque erogazioni concesse dallo Stato o da Enti Pubblici, utilizzando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettendo informazioni dovute.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la libera formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, con riferimento ai flussi di erogazione e di distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l’indebito conseguimento.

Per la configurabilità del reato de quo, è richiesto in capo all’agente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere le condotte incriminate dalla norma. Potendo essere commesso da chiunque, è un reato comune.

Poichè la norma non si limita a prevedere un comportamento da parte del reo, ma richiede anche la realizzazione di un evento ulteriore, costituito dal conseguimento di erogazioni pubbliche, è corretto qualificare la fattispecie penale come di evento; infatti, si perfeziona nel momento in cui l’agente acquista la concreta disponibilità dell’erogazione.

Inoltre, dato che è previsto il verificarsi di un danno in capo alla Pubblica Amministrazione, il reato de quo è di danno, non bastando la mera messa in pericolo del bene tutelato.

Parzialmente simile al reato di cui all’art. 316 ter c.p. è quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p., con il quale ha in comune il bene giuridico tutelato, l’elemento soggettivo e le considerazioni relative alla consumazione,

Quest’ultimo articolo, che costituisce una circostanza aggravante della fattispecie di truffa di cui all’art. 640 c.p., sanziona il comportamento di chi, utilizzando artifizi o raggiri, induca taluno in errore al fine di ottenere, per sé o per altri, il conseguimento di mutui agevolati, contributi, finanziamenti od erogazioni simili da parte dello Stato o di Enti Pubblici.

È opportuno a questo punto chiarire il discrimine tra la condotta inquadrabile nella truffa aggravata per il conseguimento di percezioni pubbliche, e quella invece riconducibile alla indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
La differenza risiede nella condotta di artifizi o raggiri, la quale caratterizza solo la fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p.

Si configura quest’ultimo reato qualora l’agente agisca con intento fraudolento, al fine di indurre taluno in errore nella rappresentazione della sussistenza delle condizioni necesarie per il conseguimento dell’erogazione pubblica.

Ricadrà invece nell’ambito applicativo dell’art. 316 ter c.p. il comportamento di colui che fornisca false attestazioni, dalle quali risulti la ricorrenza dei requisiti per ottenere l’erogazione. In queste ipotesi, l’erogazione viene conseguita non perchè chi la eroga viene indotto in errore con artifizi o raggiri, ma sulla base dell’esibizione di un documento falsificato.

Qualora la dichiarazione falsa sia relativa alla consistenza del reddito familiare, e venga utilizzata al fine di ottenere l’esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie, il privato non pone in essere artifizi o raggiri, limitandosi alla produzione di un documento. Tale comportamento rientra quindi nell’alveo dell’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Le considerazioni sopra svolte trovano sostegno nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza n. 7537 del 2011.

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