Disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone

Può il comportamento di chi, rientrando nel proprio appartamento a tarda notte, sbatte le porte ed urla sulle scale, integrare il reato di disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone?

Il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è previsto e punito dall’art. 659 c.p.

Tale norma prevede due fattispecie autonome; al primo comma viene sanzionato il comportamento di chi, “con rumori o schiamazzi, o abusando di strumenti sonori, ovvero suscitando o non impedendo rumori di animali“, disturbi le occupazioni od il riposo delle persone, o spettacoli ed intrattenimenti pubblici.
Al secondo comma, invece, è sanzionata la condotta di chi esercita un mestiere rumoroso, contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’Autorità.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la quiete pubblica; si vuole proteggere quindi non un diritto individuale, ma quello di una collettività di persone.

Nella fattispecie di cui al primo comma si configura un reato comune, che può essere commesso da chiunque; il secondo comma configura invece un reato proprio, in quanto il soggetto attivo deve rivestire una determinata qualifica.
Il reato in esame, vista la sua natura di contravvenzione, richiede sotto il profilo dell’elemento soggettivo, alternativamente, il dolo o la colpa, come previsto dall’art. 42 ultimo comma c.p.

Trattasi, inoltre, di reato di pericolo presunto; infatti, perché ricorra tale ipotesi di reato, non è necessario che vi sia la prova in concreto dell’effettivo disturbo della quiete pubblica, essendo sufficiente l’idoneità in astratto della condotta a ledere il bene giuridico tutelato.
La fattispecie in discorso richiede, per la sua configurabilità, che il fatto posto in essere dal soggetto attivo sia potenzialmente idoneo a disturbare la tranquillità di un numero indeterminato di persone.

Ciò in quanto il legislatore, con la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., ha inteso tutelare la quiete e la tranquillità pubblica, le quali sono funzionali alla esplicazione dei diritti all’occupazione ed al riposo di una collettività indeterminata di persone.

Qualora le emissioni sonore siano di intensità minima, con ciò intendendosi un’intensità tale da arrecare disturbo ad una sola persona ovvero ad un numero limitato di individui, non si configurerà la contravvenzione in oggetto, in quanto non vi sarà lesione del bene giuridico tutelato.
Infatti, in base al principio di offensività, non si può configurare alcun reato in assenza di una lesione ad un bene giuridico tutelato da una norma.

Nel valutare la soglia di tollerabilità delle emissioni, e la loro potenzialità a ledere un numero rilevante di soggetti, dovranno essere verificate le circostanze concrete in cui esse vengono poste in essere, quali il luogo in cui l’autore di esse le concretizza, il numero di persone che in quelle circostanze potrebbero essere lese, l’orario in cui vengono poste in essere e gli strumenti con cui vengono originate.

Ponendo l’esempio di un contesto condominiale, qualora le emissioni si concretizzino in urla e sbattimento di porte, occorrerà valutare l’intensità del rumore sia tale da arrecare pregiudizio alla totalità dei condomini (o comunque ad un numero rilevante di essi), ovvero solamente al condomino avente l’appartamento attiguo a quello del soggetto attivo.

Solo nel primo caso si avrà il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; nel secondo caso no. In tale ultimo caso, tutt’al più, il condomino danneggiato, potrebbe ottenere tutela in sede civile.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *