Omissione di soccorso

Il reato di omissione di soccorso, previsto dall’art. 593 c.p., è punito con la pensa della reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 2.500,00.

Tale reato si configura allorquando chiunque, trovando un minore di anni dieci abbandonato o smarrito, o trovando un’altra persona incapace di provvedere a se stessa per malattia fisica o di mente, per vecchiaia o per qualsiasi altra causa, omette di avvisare immediatamente l’Autorità.

Le stesse pene sono previste per chiunque trovi un corpo umano che sia inanimato o che lo sembri, o una persona ferita o in pericolo, ed ometta di prestarle assistenza ovvero di avvisare immediatamente l’Autorità.

Pene più severe sono stabilite per i casi in cui dall’omissione derivi una lesione personale o la morte del soggetto in pericolo, ferito o abbandonato.

La norma mira a tutelare l’incolumità individuale e la vita di particolari categorie di persone, le quali per diverse ragioni si trovino in situazioni di incapacità di provvedere a se stesse.

Per quanto riguarda i minori di anni dieci, l’incapacità è presunta; per i soggetti incapaci di provvedere a se stessi, l’incapacità deve invece essere accertata in concreto.

In caso di corpo che sia o sembri inanimato, il dovere di prestare soccorso non sorge nel caso in cui le conoscenze e le competenze del soggetto o l’evidenza della situazione consentano di accertare che si tratti di una persona già deceduta. In tale ipotesi, infatti, verrebbe meno la ragione di tutela della norma.

L’obbligo di prestare soccorso spetta a chiunque si trovi in una delle situazioni indicate dalla norma; non è necessario che la persona rivesta una specifica posizione di garanzia.

Nel caso in cui più persone siano poste nella condizione di prestare soccorso, ciascuna è tenuta ad attivarsi e ad accertarsi che sia stata avvertita l’Autorità (e, nel caso di persona ferita o in pericolo, o di corpo che sia o sembri inanimato, di prestare assistenza ove sia possibile).

Trattandosi di delitto, la responsabilità postula la volontà di omettere la condotta dovuta, con la consapevolezza della situazione tipica da cui scaturisce l’obbligo di soccorso.

Il reato postula, quindi, la “volontaria determinazione di non prestare soccorso alla persona che versa in pericolo” (Cass., Sez. V, 26.5.1969).

Nel caso di ritrovamento di persona ferita, l’apparenza del pericolo è sufficiente a costituire la base per il giudizio circa la volontarietà dolosa del comportamento omissivo (Cass., Sez. II, 25.10.1958).

Poiché il delitto è punibile a titolo di dolo, è esente da responsabilità chi abbia omesso il soccorso per grave turbamento di animo, che abbia reso impossibile l’adempimento del dovere” (P. Carpi 8.6.1960, in ipotesi di omesso soccorso di persona gravemente feritasi a seguito di caduta dall’alto a scopo suicidiario).

Poiché il dolo consiste nella consapevolezza della situazione e nella volontarietà dell’omissione, il fatto è intenzionale se il soggetto ometta di prestare l’assistenza occorrente a un ferito «per non avere noie, per non subire interrogatori da parte dell’autorità competente, per non perdere comunque tempo»” (Cass., Sez. II, 25.5.1932).

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