Il Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni, la cui istituzione risale al Regio Decreto n.1404/34, convertito nella legge n. 835/35, è l’Autorità Giudiziaria competente per i procedimenti che riguardano i minori.

Proprio in considerazione della minore età dei soggetti coinvolti, il processo minorile è strutturato in modo da favorire il recupero sociale e la crescita del minore, con particolare attenzione ai processi educativi in atto ed alla personalità in formazione dello stesso.

Tale attenzione si riflette anche sulla composizione del Tribunale per i Minorenni: tale organo è composto da quattro giudici, due togati (ossia due magistrati di professione), e due onorari. I giudici onorari (un uomo ed una donna), sono soggetti “benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia” (art. 2 l. 835/35).

Tale composizione del Collegio Giudicante è mirata ad agevolare, in virtù delle conoscenze e competenze specifiche dei Magistrati onorari, la miglior comprensione della personalità del minore e volta ad interpretarne i comportamenti, cogliendone le dinamiche socio – familiari sottese.

Il Tribunale per i Minorenni ha competenza in materia penale, civile ed amministrativa.

In ambito penale si tratta di competenza esclusiva, essendo deputato a giudicare relativamente ai reati commessi da soggetti minori di età, anche in concorso con adulti, ed anche se nel momento di celebrazione del giudizio gli imputati abbiano raggiunto la maggiore età.

In materia civile la compentenza, invece, non è esclusiva, concorrendo con qualla del Tribunale Ordinario e del Giudice Tutelare.

Il Tribunale per i Minorenni in questo caso è competente per i provvedimenti contemplati dagli artt. 84 (autorizzazione a contrarre matrimonio), 90 (per assistenza stipula convenzioni matrimoniali), 330 (decadenza dalla potestà), 332 (reintegro nella potestà), 333 (condotta pregiudizievole del genitore), 334 (rimozione dall’amministrazione), 335 (riammissione nell’esercizio dell’amministrazione) e 371 (continuazione nell’esercizio dell’impresa) del Codice civile.

La competenza amministrativa riguarda, invece, interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà, come previsto dagli artt. 25 e 25bis del Regio Decreto.

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