Assegno divorzile e nuova convivenza

Relativamente ai provvedimenti presi in sede di divorzio, e segnatamente dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico di uno dei due coniugi a favore dell’altro, si è registrata in questi giorni una pronuncia innovativa e significativa.

Nella sentenza n. 394/2013, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna (presidente Vincenzo De Robertis, relatore Fausto Casari, consigliere Lucio Montorsi), la Corte ha stabilito che l’ex coniuge, che percepisce un assegno di mantenimento da parte dell’altro, perde il diritto a tale assegno qualora inizi una convivenza more uxorio con una nuova persona, così formando con questa una coppia di fatto.

Il nuovo legame, secondo i giudici, “altera o rescinde la relazione con il tenore e il modello di vita caratterizzante la pregressa convivenza matrimoniale“.

Specifica però la Corte che “della precarietà della situazione si tiene conto ammettendo che il relativo diritto entri in uno stato di quiescienza potendosene riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della convivenza tra i familiari di fatto“.

Di conseguenza, qualora la convivenza venga meno, il coniuge potrà avere di nuovo diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.

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