Il reato di diffamazione è previsto e punito dall’art. 595 c.p., con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Ai sensi di tale articolo, viene punito chiunque offenda l’altrui reputazione, anche mediante il mezzo della stampa.
Con il termine “onore” si indica la considerazione che il “pubblico” ha del soggetto diffamato.
Questo reato si differenzia dal reato di ingiuria, in quanto si configura in assenza della persona offesa, mentre nell’ingiuria la prensenza e la percezione dell’offesa sono considerati elementi fondamentali della fattispecie.
Ulteriore requisito nel reato di diffamazione è la comunicazione dell’offesa a più persone, anche in tempi diversi.
Ai fini della configurabilità della fattispecie è richiesto il dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di comunicare a più persone notizie od espressioni offensive, con la consapevolezza dell’offensività della comunicazione.
Come per il reato di ingiuria, sono irrilevanti i motivi che hanno indotto il soggetto agente a diffamare la vittima.
I delitti di ingiuria e di diffamazione non sussistono quando l’offesa all’altrui personalità morale sia giuridicamente lecita o penalmente indifferente per la presenza di cause di giustificazione, quali sono, tra le altre, l’adempimento di un dovere, l’esercizio di diritti soggettivi o di facoltà legittime e il consenso dell’avente diritto (C., Sez. V, 19.6.1992).
Tra i diritti che potrebbero giustificare affermazioni altrimenti diffamatorie, vi è il diritto di critica, che trova il suo fondamento nell’art. 21 Cost.
Tale diritto si concretizza nell’espressione di un giudizio o di un’opinione che, dunque, non può in nessun modo essere rigorosamente obiettiva, essendo fondata su un’interpretazione di fatti e comportamenti.
Tra i limiti del diritto di critica non vi sarà la veridicità, bensì solo ed unicamente la rilevanza sociale, nonché la correttezza espressiva.
La maggior parte della giurisprudenza concorda nell’ammettere la necessità di un contenuto minimo di verità anche per quanto riguarda il diritto di critica: l’esistenza del fatto assunto alla base delle opinioni e delle valutazioni espresse.
“L’esercizio del diritto di critica, pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, specie quando lo stesso abbia ad oggetto l’esercizio di pubbliche funzioni, richiede che, comunque, le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e che, pertanto, esse non si risolvano in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l’attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata” (C., Sez. feriale, 8.8.2006).
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