Il reato di ingiuria

Il delitto di ingiuria è previsto dall’art. 594 c.p., che punisce chiunque offenda l’onore o il decoro di una persona presente.
La stessa norma punisce anche chi offende l’onore ed il decoro di una persona mediante comunicazione telegrafica o telefonica, con scritti o disegni diretti alla persona offesa.

Con il termine “onore” si indica il complesso delle qualità morali ed intellettuali da cui dipende il valore sociale di una persona; è un concetto relativo, in quanto il suo contenuto varia in base al contesto storico – sociale e culturale di riferimento.

Il destinatario dell’offesa deve essere determinato o determinabile in base ad elementi obiettivi ed univoci; per tale motivo non si avrà il reato di ingiuria nel caso in cui si tratti di un’offesa collettiva.

È necessaria la presenza della persona offesa, e la percezione da parte di questa dell’ingiuria a lui indirizzata.
Per la configurabilità del reato è inoltre richiesta la presenza di dolo generico in capo al soggetto agente: questi deve avere coscienza e volontà di pronunciare l’espressione ingiuriosa, unitamente alla consapevolezza del significato offensivo della stessa.

La pena che la Legge prevede per l’ingiuria è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 516.

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