Il Codice Civile del 1942 affermava il principio dell’indissolubilità del matrimonio, in quanto prevedeva che il matrimonio potesse sciogliersi solamente con la morte di uno dei coniugi.
L’istituto del "divorzio" è stato introdotto solo con la L. n. 898/1970, che prevede e disciplina lo scioglimento del matrimonio, qualora sia stato celebrato con rito civile, e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora sia invece stato celebrato con rito religioso.
Come la separazione, anche per il "divorzio", i coniugi possono raggiungere un accordo che evita il procedimento contenzioso.
Le condizioni per poter richiedere il "divorzio" sono le seguenti:
- la separazione legale tra i coniugi prosegua ininterrotta da almento tre anni;
- venga pronunziata a carico di uno dei coniuigi una sentenza penale di condanna per alcuni tipi di reati (reati puniti con la pena dell'ergastolo, reati inerenti la prostituzione, reati ai danni del coniuge o dei figli);
- l'altro coniuge abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, o abbia contratto ivi nuovo matrimonio;
- il matrimonio non sia stato consumato
- uno dei coniugi ottenga una sentenza (passata in giudicato) di rettifica di attribuzione di sesso

