Il Codice Civile del 1942 affermava il principio dell’indissolubilità del matrimonio, in quanto prevedeva che il matrimonio potesse sciogliersi solamente con la morte di uno dei coniugi.
L’istituto del “divorzio” è stato introdotto solo con la L. n. 898/1970, che prevede e disciplina lo scioglimento del matrimonio, qualora sia stato celebrato con rito civile, e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora sia invece stato celebrato con rito religioso.
Come la separazione, anche per il “divorzio”, i coniugi possono raggiungere un accordo che evita il procedimento contenzioso.
Le condizioni per poter richiedere il “divorzio” sono le seguenti:
- la separazione legale tra i coniugi prosegua ininterrotta da almento tre anni;
- venga pronunziata a carico di uno dei coniuigi una sentenza penale di condanna per alcuni tipi di reati (reati puniti con la pena dell’ergastolo, reati inerenti la prostituzione, reati ai danni del coniuge o dei figli);
- l’altro coniuge abbia ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio, o abbia contratto ivi nuovo matrimonio;
- il matrimonio non sia stato consumato
- uno dei coniugi ottenga una sentenza (passata in giudicato) di rettifica di attribuzione di sesso
In presenza di una di queste cause, uno dei coniugi (o entrambi congiuntamente) possono presentare ricorso al Tribunale.
Nel corso del giudizio, il Tribunale esperirà un tentativo di conciliazione; ove tale tentativo fallisca, nel caso di divorzio congiunto procederà alla verifica delle condizioni di divorzio e, qualora esse vengano ritenute equilibrate, pronunzierà sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nei “divorzi” giudiziali, esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice in sede di prima udienza adotterà con decreto i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti (affidamento, collocazione, mantenimento, assegnazione della casa).
Si instaurerà, quindi, un vero e proprio giudizio contenzioso per l’accertamento delle domande dei coniugi, che si concluderà con una sentenza.
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