Falsa denuncia di smarrimento assegni

La falsa denuncia di smarrimento di un libretto di assegni bancari, effettuata per bloccare la circolazione di un assegno emesso, fatta sapendo che la persona a cui l’assegno è stato dato (in modo lecito e senza coartazione di volontà) in buona fede lo girerà o lo porrà all’incasso, comporta la perseguibilità d’ufficio della persona che ha denunciato il furto del libretto di assegni per furto aggravato o ricettazione.
Infatti, è da sottolineare come la denunzia di smarrimento di un assegno, sebbene non contenga formalmente una notizia di reato, comporta che l’Autorità che la riceve si allerti su possibili reati commessi da chi detiene l’assegno oggetto della denunzia. Il detentore, sebbene non abbia commesso alcun reato in quanto il titolo sia stato a lui consegnato lecitamente, potrebbe essere sospettato di furto, ricettazione o appropriazione di cosa smarrita.
Il denunziante, consapevole della pretestuosità e della falsità della denunzia da lui fatta, con ogni probabilità è conscio di aver simulato una circostanza che porterà il soggetto a cui ha trasmesso l’assegno ad essere perseguito d’ufficio, solo o unitamente ad eventuali giratari.
La possibilità di aprire un procedimento penale ingiusto ed infondato integra il reato di calunnia. (Cass. 33556/2002 e 38814/2002).

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