Nel momento in cui sorgono controversie tra proprietari di fondi limitrofi in ordine alle distanze minime che devono separare gli alberi dal confine, in primo luogo è necessario consultare eventuali regolamenti comunali o locali.
Nel caso in cui nessun regolamento locale disciplini in merito, troverà applicazione l’art. 892 del Codice civile.
Tale norma prevede le seguenti distanze dal confine:
- 3 metri per alberi di altro fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili);
- 1,5 metri per alberi non di alto fusto (il cui fusto, giunto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami);
- 0,5 metri per le viti, gli arbusti, le siepi e le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri;
- 1 metro per siepi di ontano, castagno o piante simili;
- 2 metri per siepi di robinie;
In ogni caso, le predette distanze minime non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, a condizione che le piante siano tenute ad altezza non eccedente la somità del muro.
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