Il reato di minaccia

Il reato di minaccia è previsto dall’art. 612 c.p., che punisce la condotta di chiunque minacci altre persone di un male ingiusto.
Per minaccia si intende qualsiasi comportamente che sia idoneo ad incutere timore, a suscitare la preoccupazione di un male ingiusto, o comunque ad offendere o diminuire la libertà morale altrui.
Tale idoneità va valutata in concreto, in base alle condizioni in cui la minaccia viene proferita, nonché alle circostanze oggettive e soggettive del luogo e dei soggetti coinvolti.
È necessario che il verificarsi del male ingiusto prospettato dipenda dalla volontà del soggetto agente, e che il male minacciato sia realizzabile e verosimile.
Per la configurazione del reato è necessario che sussista il dolo generico in capo a colui che minaccia; ciò significa che questi deve avere coscienza e volontà di minacciare altri di un danno ingiusto.

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