Nel contesto condominiale, possono essere realizzate opere sia sulle parti comuni sia sulle parti di proprietà del singolo condomino.
Per quanto riguarda le prime, in base all’articolo 1120 c.c., le innovazioni utili al miglioramento, all’uso più comodo o al maggiore rendimento delle cose comuni, possono essere deliberate purchè venga raggiunta in assemblea la maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore dell’edificio.
A seguito della riforma, che entrerà in vigore dal 17.06.2013, la maggioranza richiesta sarà differente: saranno infatti necessari i voti della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’edificio.
La riforma prevede, altresì, una differente maggioranza, ossia quella ordinaria (la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) per le innovazioni aventi ad oggetto:
- le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
- le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
- l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
Non tutte le innovazioni sono consentite: sono espressamente vietate tutte quelle innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità ovvero alla sicurezza dell’edificio, nonchè quelle che alterino il decoro architettonico o rendano alcune parti comuni del condominio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Nel caso in cui l’innovazione comporti una spesa particolarmente gravosa, o sia superflua, e consista in opere, impianti o manufatti che possono essere utilizzari separatamente dai diversi condomini, coloro i quali non intendono trarne vantaggio non sono tenuti a contribuire alla relativa spesa.
Qualora però l’utilizzo separato non sia possibile, l’innovazione è consentita solo se i condomini che l’hanno deliberata accettino di sopportarne interamente la spesa.
Per le innovazioni nelle parti di proprietà esclusiva, è da osservare che queste sono vietate qualora arrechino danno alle parti comuni dell’edificio o ne alterino il decoro architettonico.
A seguito della riforma, è previsto che di tali opere debba essere data preventiva comunicazione all’amministratore.
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