Gli effetti della separazione

Con la pronuncia della separazione da parte del Tribunale, molti degli obblighi derivanti dal matrimonio vengono meno.
Cessano gli obblighi di coabitazione, si attenuano gli obblighi di assistenza e di fedeltà.
Viene meno, decorsi trecento giorni dalla separazione, la presunzione di paternità, e si scioglie la comunione legale. Permangono, invece, l’obbligo del reciproco rispetto nonché tutti i doveri relativi ai figli.

Il provvedimento di separazione può imporre, quindi, al genitore che non convive con i figli, l’obbligo di versare all’altro un mantenimento periodico e di concorrere, nella misura del 50% alle spese straordinarie.

Innanzi al Tribunale di Bergamo, solitamente il contributo alle spese straordinarie viene stabilito secondo le seguenti modalità:

  • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;
  • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;
  • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasposto pubblico; e) mensa;
  • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;
  • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
  • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.

Vi è poi la possibilità che il Tribunale disponga l’obbligo di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole.

La modifica

I coniugi possono chiedere, in ogni momento, la modifica dei provvedimenti relativi alle condizioni di separazione, purchè vi sia un sostanziale cambiamento nella situazione di fatto e/o intervengano nuove circostanze (ad es.: maggiore o minore stabilità economica di uno dei due coniugi, nuove esigenze della prole, maggiore età dei figli ed indipendenza economica degli stessi…).
La modifica viene richiesta attraverso un ricorso da presentare al Tribunale competente, che, all’esito del Giudizio, si pronunzierà con decreto motivato.

La riconciliazione

La riconciliazione tra i coniugi, se interviene durante il giudizio di separazione, comporta l’abbandono della domanda di separazione presentata.
Se, invece, interviene dopo la pronunzia della separazione, fa cessare gli effetti del provvedimento del Tribunale, senza che sia necessario ricorrere nuovamente al Giudice, purché avvenga con una dichiarazione espressa o con un comportamento incompatibile con lo stato di separazione (ad esempio: con la ripresa della coabitazione).

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