Con l’utilizzo sapiente di taluni istituti del diritto privato, l’imprenditore ha la possibilità di utilizzare il proprio credito per promuovere i suoi affari o limitare i rischi di insolvenza o i danni dalla stessa derivanti.
Difatti, è possibile che ai soggetti iniziali dell’obbligazione si sostituiscano o si aggiungano altri soggetti.
Per quanto attiene alla persona del creditore, la sua sostituzione o l’aggiunta di altre persone alla sua posizione si verifica nei casi di cessione del credito, factoring, delegazione attiva e surrogazione del credito; la sostituzione o aggiunta alla persona del debitore può invece avere luogo nelle ipotesi di delegazione passiva, espromissione ad accollo.
La cessione del credito, regolata dagli artt. 1260 ss. c.c., si ha quando il creditore trasferisce a titolo oneroso o gratuito il suo credito ad un altro soggetto. In base al principio della libera cedibilità dei crediti, qualunque credito può essere oggetto di cessione. Ci sono tuttavia delle eccezioni; non possono essere ceduti, infatti:
- i crediti a carattere strettamente personale, come i crediti alimentari;
- i crediti il cui trasferimento è vietato dalla Legge;
- i crediti la cui cessione sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti.
Affinchè la cessione abbia effetto tra il creditore originario ed il creditore a cui il credito viene ceduto, non è necessario il consenso del debitore. Al contrario, perchè la stessa abbia effetto nei confronti del debitore è necessario che gli venga notificata oppure che lo stesso la accetti.
Il factoring è un contratto in forza del quale un imprenditore (detto factor) si impegna a fornire all’impresa cliente una gamma di servizi inerenti alla gestione dei crediti dell’impresa cliente, a fronte del pagamento di una commissione.
Il factor può effettuare a favore dell’impresa creditrice un’anticipazione finanziaria rispetto alla scadenza dei crediti ceduti, ed in alcuni casi si accolla il rischio dell’insolvenza di uno o più debitori dell’impresa.
Non trovando collocazione all’interno del Codice, il factoring viene ricondotto alla cessione del credito, con alcune deroghe operate dalla Legge 52/1991.
La delegazione attiva non è espressamente disciplinata dal Codice (a differenza della delegazione passiva, prevista dagli artt. 1268 ss c.c.), ma viene fatta rientrare nelle possibilità offerte all’autonomia negoziale delle parti. Essa consiste in un accordo tra il creditore, il debitore ed un terzo soggetto, in forza del quale il creditore delegante “incarica” il debitore delegato di obbligarsi ad effettuare la prestazione dovuta (quindi pagare) al terzo delegatario.
Per effetto della delegazione, il debitore resta obbligato sia nei confronti del delegante che nei confronti del delegatario, con la conseguenza che entrambi i soggetti potranno eventualmente agire contro di lui per ottenere l’adempimento della prestazione.
La surrogazione nel pagamento avviene allorquando un terzo paga il debito del debitore nelle mani del creditore originario ed è, per ciò, surrogato nei diritti di quest’ultimo nei confronti del debitore, dal quale può esigere il pagamento.
La delegazione passiva si estrinseca in due fattispecie: delegazione promissoria e delegazione di pagamento. La prima è un accordo tra il debitore, il creditore ed un terzo, in base al quale il debitore “incarica” un terzo di obbligarsi ad effettuare il pagamento nei confronti del proprio creditore; il debitore originario resta tuttavia obbligato insieme al terzo, cosicché se il terzo non dovese adempiere il creditore potrà pretendere da questi il pagamento.
La delegazione di pagamento è invece un accordo tra il debitore ed un terzo, per effetto del quale il debitore “incarica” il terzo di pagare il proprio creditore.
L’espromissione, regolata dall’art. 1272 c.c., consiste in un contratto tra il creditore espromissario ed il terzo espromittente, in base al quale il terzo di impegna a pagare al creditore il debito contratto nei suoi confronti dal debitore originario. Anche in questo caso il terzo ed il debitore sono entrambi obbligati nei confronti del creditore, salvo patto contrario.
L’accollo, che trova collocazione nell’art. 1273 c.c., è un accordo tra il debitore ed un terzo, in forza del quale il terzo si assume l’onere pagare il debito contratto dal debitore originario.
Gli istituti sommariamente elencati consentono una flessibilità nella gestione dei propri crediti che può agevolare l’attività d’impresa. Resta in primo piano, tuttavia, la possibilità per le parti di ideare soluzioni alternative nell’estrinsecazione dell’autonomia negoziale sancita dal Legislatore.
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