Con l’utilizzo sapiente di taluni istituti del diritto privato, l’imprenditore ha la possibilità di utilizzare il proprio credito per promuovere i suoi affari o limitare i rischi di insolvenza o i danni dalla stessa derivanti.
Difatti, è possibile che ai soggetti iniziali dell’obbligazione si sostituiscano o si aggiungano altri soggetti.
Per quanto attiene alla persona del creditore, la sua sostituzione o l’aggiunta di altre persone alla sua posizione si verifica nei casi di cessione del credito, factoring, delegazione attiva e surrogazione del credito; la sostituzione o aggiunta alla persona del debitore può invece avere luogo nelle ipotesi di delegazione passiva, espromissione ad accollo.
La cessione del credito, regolata dagli artt. 1260 ss. c.c., si ha quando il creditore trasferisce a titolo oneroso o gratuito il suo credito ad un altro soggetto. In base al principio della libera cedibilità dei crediti, qualunque credito può essere oggetto di cessione. Ci sono tuttavia delle eccezioni; non possono essere ceduti, infatti:
- i crediti a carattere strettamente personale, come i crediti alimentari;
- i crediti il cui trasferimento è vietato dalla Legge;
- i crediti la cui cessione sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti.

