Riforma del condominio

Il 20 novembre 2012 il Senato della Repubblica approvava il disegno di legge sulle “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, il cui testo è disponibile sul sito del Parlamento Italiano.

Attualmente non risulta ancora promulgato o pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La norma entrerà in vigore, per espressa previsione dell’art. 32, “dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima sulla Gazzetta Ufficiale”.
Di seguito un breve sommario di alcune tra le novità previste.

  • Gestione del condominio. I condomini avranno il diritto di accedere ai documenti contabili relativi al condominio e di ottenerne una copia. Il rendiconto dovrà contenere un riepilogo finanziario con una nota esplicativa della gestione; inoltre, tutti i movimenti di denaro relativi al condominio dovranno transitare su un conto corrente intestato esclusivamente al condominio. Ogni condominio potrà avere un proprio sito internet per facilitare la consultazione dei documenti contabili.
  • Condomini morosi. L’amministratore dovrà agire mediante decreto ingiuntivo contro i condomini morosi entro sei mesi dal rendiconto nel quale risultino le rate non pagate, senza dover necessariamente richiedere l’autorizzazione dell’asemblea condominiale. Se la morosità dovesse durare più di sei mesi, il condomino inadempiente dovrà essere sospeso dall’utilizzo dei servizi comuni. Inoltre, l’amministratore potrà comunicare ai creditori i dati di chi non paga.
  • Accesso alla carica di amministratore. Per poter accedere alla carica di amministratore, sarà necessario il pieno godimento dei diritti civili, nonché l’assenza di condanne per reati contro il patrimonio e di protesti. L’amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, dovrà aver frequentato un corso ed aver stipulato una polizza a tutela dei possibili rischi (se fosse uno dei condomini, la polizza non sarà necessaria).
  • Nomina di amministratore. La nomina di un amministratore sarà obbligatoria se il condominio ha almeno nove condomini. L’amministratore resterà in carica senza la necessità di essere confermato; potrà però essere “licenziato” alla scadenza del mandato annuale.
  • Assemblea. Con la Riforma, cambiano anche le maggioranze richieste per la validità dell’assemblea condominiale. Una delle modifiche più rilevanti è la necessaria presenza all’assemblea in seconda convocazione di un terzo dei condomini rappresentanti almeno un terzo dei millesimi; prima tale maggioranza era richiesta solo per le delibere.
  • Scale, ascensori e parti comuni. Le spese per scale ed ascensori vengono suddivise per metà in base al valore millesimale e per metà in base al piano in cui si colloca l’appartamento.
    Per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni non sarà più necessaria l’unanimità, ma basterà la maggioranza del 4/5 dei condomini rappresentanti i 4/5 dei millesimi.
  • Animali domestici. Il regolamento condominiale assembleare non potrà più vietare di tenere gli animali domestici in appartamento.
  • Riscaldamento centralizzato. Il condomino che voglia distaccarsi dall’impianto centralizzato potrà farlo senza richiedere l’approvazione dell’assemblea condominiale, purché non crei pregiudizi agli altri appartamenti e continui a pagare le spese di manutenzione straordinaria.
  • Violazione del regolamento. Sono previste sanzioni da € 200 ad € 800 per chi viola il regolamento
  • Sito web. Basterà la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentinoalmeno metà dei millesimi per deliberare l’attivazione di un sito internet condominiale ad accesso individuale e protetto dauna password per consultare i rendiconti e i documenti

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