Separazione giudiziale

Nel caso in cui i coniugi non raggiungano un accordo tra loro sulle condizioni di separazione, ciascuno dei due può ricorrere al Tribunale affinché quest’ultimo pronunzi la separazione personale dei coniugi.
A fronte del ricorso, viene fissata udienza innanzi al Presidente del Tribunale ed il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato all’altro coniuge.
Nel corso dell’udienza, il Presidente del Tribunale potrà sentire i coniugi, anche individualmente, ed effettuerà un tentativo di conciliazione e, se lo ritiene, un tentativo di “consensualizzare” la separazione.
Ove ciò non sortisse esito, il Presidente autorizzerà i coniugi a vivere separati ed adotterà i provvedimenti necessari ed urgenti in merito all’affidamento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale ed all’assegno di mantenimento. Infine fisserà una nuova udienza, davanti al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
A questo punto, inizierà una causa vera e propria: saranno approfondite le domande delle parti, raccolte le prove e, infine, il Tribunale pronunzierà sentenza sulle domande dei coniugi.
Nella separazione giudiziale è possibile richiedere l’addebito della separazione ossia l’imputabilità ad uno dei coniugi della colpa della “rottura” del matrimonio. Ciò è possibile solo in casi di grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio ed a condizione che tale violazione abbia provocato la separazione. Se viene riconosciuto l’addebito, la parte a carico della quale viene posto perde il diritto all’assegno di mantenimento e la maggior parte dei diritti in materia di successione.
Nel corso del procedimento, che può anche durare alcuni anni, se i coniugi riescono a raggiungere un accordo sulle condizioni di separazione, è possibile richiedere la “consensualizzazione” della separazione.
Dalla data della prima udienza innanzi al Presidente decorrono i tre anni necessari per poter richiedere il divorzio.

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