Nell’attuale contesto socio-economico è spesso necessario far ricorso a “garanzie” a tutela del credito, al fine di ridurre il rischio d’impresa a fronte di un possibile insoluto.
La garanzia è un rimedio che offre al creditore una maggiore sicurezza di essere pagato e va ad ampliare la generica garanzia prevista dall’art. 2740 c.c., che dispone che il debitore risponda dei propri debiti con tutti i propri beni presenti e futuri.
Di seguito presenteremo le principali garanzie tipizzate dall’Ordinamento Italiano, ma bisogna considerare che, alla luce dell’autonomia contrattuale concessa dalla Legge, possono essere stipulati contratti atipici, dal contenuto più vario, con finalità di garanzia, stipulati, per così dire “su misura” in relazione alla singola fattispecie.
Una prima distinzione può essere fatta tra garanzie reali e garanzie personali. Le garanzie reali sono quelle che gravano su beni (mobili o immobili), mentre quelle personali gravano su un terzo soggetto che risponde dell’obbligazione ove il debitore sia insolvente.
Con il pegno, disciplinato dagli artt. 2784 e ss c.c., il debitore consegna al creditore un bene mobile, un’universalità di mobili od un proprio credito, affinché il creditore possa vendere l’oggetto del pegno all’asta, nel caso il debitore non paghi, e soddisfarsi sul ricavato.
L’ipoteca ha la stessa funzione del pegno ma ha per oggetto un bene immobile e, a differenza che nel pegno, il possesso del bene non passa al creditore ma rimane al debitore. Come tutti per tutti i diritti sui beni immobili, è opportuna la trascrizione dello stesso presso l’Agenzia del Territorio.
Il privilegio è un tipo particolare di garanzia che ha lo scopo di tutelare determinati creditori, principalmente nell’ipotesi di procedure concorsuali, quali il fallimento od il concordato preventivo.
Tra le garanzie personali vi sono la fideiussione e l’avallo nella cambiale.
Con la fideiussione, un soggetto terzo rispetto a creditore e debitore si impegna, nei confronti del creditore, al pagamento del debito del debitore. La fideiussione è una garanzia accessoria, nel senso che è nulla se non è valida l’obbligazione garantita, ma non sussidiaria, salvo espressa previsione contraria. Difatti il creditore può rivolgersi direttamente al fideiussore a meno che a quest’ultimo venga riconosciuto, ex art. 1944 II comma c.c., il beneficio dell’escussione preventiva del debitore. In tal caso, il fideiussore sarà obbligato nei confronti del creditore solo ove questo dimostri di aver agito preventivamente e senza successo nei confronti del debitore principale.
Con l’avallo di una cambiale, un terzo garantisce il pagamento del titolo di credito. A differenza della fideiussione, l’avallo è una garanzia autonoma: ciò significa che l’avallante è tenuto al pagamento indipendentemente dalla validità dell’obbligazione garantita, fatti salvi i vizi formali.
Tutte le forme di garanzia hanno la funzione di offrire elementi di sicurezza nello svolgimento degli affari e, di conseguenza, ne stimolano la conclusione. Alla luce dell’attuale situazione economica è quindi opportuno valutare attentamente quale garanzia possa offrire maggiori possibilità di tutela ed operare per impiegarla al meglio.
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