Il condominio, dal latino con-dominium, è quella situazione in cui la signoria o titolarità del diritto di proprietà su porzioni di un medesimo edificio è comune a due (il c.d. “condominio minimo” – Cass. Sezioni Unite n. 2046/06) o più persone. La Legge non fornisce una definizione di condomino, limitandosi a dettarne la disciplina agli artt. 1117 e ss del Codice civile (e in talune leggi speciali).
Il condominio non è l’edificio in quanto tale; nasce in un tempo successivo alla costruzione del fabbricato, allorquando, esistono almeno due proprietari.
A seguito del frazionamento della proprietà di un edificio, si determina una situazione per la quale vige la presunzione legale di comunione pro indiviso per le parti destinate all’uso comune ovvero a soddisfare le esigenze generali e fondamentali del condominio stesso.
Nel condominio si distinguono quindi parti di proprietà di tutti i condomini (le cosiddette parti comuni), e parti invece di proprietà esclusiva del singolo condomino; le due diverse proprietà soggiaciono a regolamentazioni differenti.
Per le parti comuni si applicherà la normativa condominiale o, per quanto non espressamente previsto, le norme relative alla comunione (artt. 1100 e ss c.c.).
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