Maltrattamenti in famiglia

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 c.p., riguarda chiunque maltratti una persona della famiglia, un minore di anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata. La pena prevista dalla Legge è quella della reclusione da uno a cinque anni; tuttavia, se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima, la pena è aumentata da quattro a sette anni (nel caso in cui vengano causate lesioni gravi) o da sette a quattordici anni (nel caso in cui la condotta provochi lesioni gravissime).
La norma è posta a tutela dell’integrità psico-fisica di coloro che, per età o per rapporti di tipo familiare o di affidamento, si trovino nelle condizioni di subire, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione, condotte di prevaricazione fisica o morale.
La vittima del reato può essere un familiare del reo o un minore di 14 anni affidatogli per ragioni di cura, istruzione o vigilanza.
Si tratta di un reato particolarmente odioso giacché colpisce la vittima, spesso minorenne, in occasioni nelle quali dovrebbe trovare particolare tutela: in famiglia, a scuola, in oratorio, nel corso di attività ricreative, ecc…
Perché si possa riscontrare questo reato è necessario che i maltrattamenti siano perpetuati nel tempo e l’aggressore abbia coscienza e volontà di sottoporre a vessazioni la vittima.
Nella nozione di maltrattamenti, così come viene considerata dal diritto penale, rientrano non solo le violenze fisiche, ma anche le violenze psicologiche, ossia quella serie di atteggiamenti intimidatori, minacciosi, vessatori o denigratori attuati dall’aggressore nei confronti della vittima.
Il delitto in esame si configura, talora, anche nel caso di separazione dei coniugi. E’ chiaro che le vittime più inermi restano comunque i minori, i quali possono addirittura nascondere i maltrattamenti, per la vergogna o la soggezione psicologica dell’aggressore.
Proprio in ragione del particolare contesto in cui si configura questo reato, la Legge prevede la procedibilità d’ufficio; ciò per evitare che la vittima, magari convinta dall’aggressore che vanta un qualche ascendente su di essa, possa ritirare l’accusa.

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