Il credito è la posizione attiva del rapporto obbligatorio. Il diritto del creditore ha natura personale e può essere fatto valere solo nei confronti del debitore. Le obbligazioni possono avere diverse fonti: un contratto, un fatto illecito (obbligo di risarcimento del danno), oppure la Legge (promesse unilaterali, titoli di credito, ecc…).
Nello specifico, ci occuperemo delle obbligazioni pecuniarie ossia quelle in cui il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro.
Più precisamente, approfondiremo il momento patologico del rapporto obbligatorio, ossia del momento in cui il debitore non adempie al proprio dovere giuridico e non paga il proprio creditore.
L’art. 1218 c.c. prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno. Relativamente all’inadempimento di obbligazioni pecuniarie, cioè se il debitore è insolvente, il risarcimento del danno comprende la perdita subita dal creditore (ossia l’importo che non è stato versato) e la perdita subita dal mancato guadagno. Salvo casi particolari, nelle obbligazioni pecuniarie, tale perdita viene compensata dagli interessi.
Gli interessi sono specificamente previsti dall’art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili. Il tasso legale degli interessi, attualmente del 2,5%, può essere modificato annualmente con decreto del ministro del Tesoro.
Per i crediti che sorgono quale “titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ossia principalmente nei rapporti tra imprese (business to business) è previsto un saggio d’interesse maggiorato, i cc.dd. interessi moratori.
Il tasso di tali interessi, ai sensi del D.Lgs 231/02, è pari “al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali”.
Lascia un commento