Liberalizzazioni

Alla luce del decreto legge sulle c.d. liberalizzazioni, lo Studio provvederà ad aggiornare i propri servizi e le proprie offerte.

Verranno anche introdotte nuove sezioni del sito.

Per consentire tale aggiornamento dei servizi e dei contenuti, dal 6 al 10 febbraio non saranno fissati incontri con l’Avvocato, salvo casi di estrema urgenza.

Le risposte alle e-mails potranno potranno subire dei ritardi.

Di seguito viene riportato il testo dell’art. 9 del D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1.

Art. 9 – Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullita’
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al
momento del conferimento dell’incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’
professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve
essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per
le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,
oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni
regolamentate non potra’ essere superiore a diciotto mesi e per i
primi sei mesi, potra’ essere svolto, in presenza di un’apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e
il ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca, in concomitanza
col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le
quali resta confermata la normativa vigente.
6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono
soppressi;
b) la lettera d) e’ soppressa.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.