Separazioni: NO a orari simmetrici, prevale il diritto del minore ad una crescita sana

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 3652 del 13.02.2020, ha sancito il principio di diritto per cui: “la regolamentazione del rapporto fra i genitori non conviventi e i figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del diritto a una piena e significativa relazione con i propri genitori”.

Vengono evidenziati, quindi, due aspetti:

  1. la realizzazione del diritto alla genitorialità è subordinata all’interesse preminente del figlio (crescita sana e benessere);
  2. vige l’obbligo del giudice di valutare con priorità assoluta l’interesse del minore rispetto alle richieste dei genitori.

La pronuncia trae origine dal ricorso proposto da un padre che chiedeva la cassazione della sentenza emessa dai giudici dell’Appello.

Il ricorso non ha trovato accoglimento in quanto la pronuncia del giudice territoriale aveva pienamente valutato le istanze proposte dal ricorrente, sino a giungere alla decisione di mantenere la convivenza del minore con la madre, in quanto “maggiormente rispondente ad una crescita equilibrata del figlio”, pur riconoscendo un’ampia frequentazione con il padre.

La Corte ha voluto, con la decisione in esame, superare ogni richiesta che mettesse alla base del ragionamento un astratto diritto del genitore a ripartire il tempo con il figlio al 50%.

Ricorda, in ogni caso, la Corte che il corretto esercizio della responsabilità genitoriale sia quella di “mantenere viva nella mente del figlio la figura dell’altro genitore”.

 

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