Cessazione della convivenza more uxorio

La convivenza more uxorio non viene tutelata in modo diretto dal nostro ordinamento, non trovando in esso collocazione.

Da ciò consegue che non trovi diretta tutela nemmeno la cessazione di essa, a differenza di quanto avviene in caso di separazione personale dei coniugi o di divorzio.

Relativamente agli acquisti compiuti durante la convivenza, non si configura il regime della comunione legale, come invece accade in caso di matrimonio, salvo che i coniugi abbiano scelto il regime di separazione dei beni.

Di conseguenza, nella convivenza, chi ha effettuato l’acquisto è l’unico proprietario del bene. Resta comunque salva la facoltà del convivente che non abbia effettuato l’acquisto di proporre l’azione di indebito arricchimento, esperibile contro chi, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di un’altra persona. In tal caso, è onere di chi propone l’azione dimostrare l’esistenza di un rapporto di convivenza materiale e morale.

Le elargizioni di denaro, o di altra natura, effettuate da uno dei conviventi in favore dell’altro, invece, sono comunemente ritenute obbligazioni naturali, disciplinate dall’art. 2034 c.c., ai sensi del quale non è possibile chiedere la restituzione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali.
Ciò, con il solo limite, ancora una volta, dell’ingiusto arricchimento, quando il conferimento di danaro sia sproporzionato rispetto alle condizioni economiche di chi l’ha effettuato.

L’immobile adibito ad abitazione comune, in caso di cessazione della convivenza, se vi sono figli nati dal rapporto, deve essere assegnato al genitore affidatario, indipendentemente da quale sia il coniuge titolare del diritto di proprietà.

Nel caso in cui non vi siano figli, il convivente non proprietario dell’immobile non gode di un simile diritto, ma nondimeno il convivente proprietario dovrà riconoscere al primmo un termine congruo affinchè possa reperire una nuova abitazione, come già visto in un precedente articolo.

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