Abbandono del tetto coniugale

Generalmente il c.d. abbandono del tetto coniugale non viene più considerato un reato, salvo che non risulti integrata la fattispecie dell’art. 570 c.p. (“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico […] si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00“).

Tuttavia tale condotta, allorquando consista in una decisione arbitratria, improvvisa ed unilaterale di allontanarsi dalla residenza familiare, senza che sia dimostrata l’intollerabilità della convivenza, potrebbe costituire motivo di addebito della separazione.

In tal senso una pronuncia del Tribunale di Sassari, confermata in Corte d’Appello ed in Cassazione (Ordinanza n.509/2020).

Quanto sin qui, tuttavia, deve essere necessariamente correlato al caso di specie: difatti, allorquando sussistono ragioni per affermare che la convivenza è divenuta intollerabile (pressioni, minacce, litigi o anche semplicemente il deterioramento del rapporto), la condotta del coniuge che si allontana dalla casa coniugale risulta difficilmente sindacabile.

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