Nuovo Codice della Strada e Farmaci Ansiolitici: L’Aggiornamento della Circolare Ministeriale

A pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma del Codice della Strada (14 dicembre 2024), i Ministeri dell’Interno e della Salute hanno pubblicato la circolare 11 aprile 2025 con direttive operative fondamentali. Per chi assume ansiolitici su prescrizione medica, questo documento introduce chiarimenti significativi che riducono in parte i rischi inizialmente paventati, ma richiedono comunque massima consapevolezza e prudenza.
Cosa cambia con la circolare: i tre punti essenziali

  1. Le urine non bastano più (nemmeno per il reato)
    Uno dei chiarimenti più importanti riguarda le modalità di accertamento tossicologico. La vecchia norma, già ambigua, poteva essere interpretata come sufficiente anche la positività alle urine. La circolare 11.04.2025 pone fine a questa incertezza: per contestare il reato ex articolo 187 del Codice della Strada, la positività alle urine non è più rilevante.
    Il reato di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope può essere accertato esclusivamente mediante analisi di sangue intero o fluido del cavo orale. Le urine possono servire solo a fini interpretativi e per accertamenti relativi all’idoneità alla guida davanti alla Commissione Medica Locale, ma non per provare il reato penale.
    Questa distinzione è cruciale: anche chi risulti positivo alle urine durante i controlli non potrà essere denunciato per il reato ex art. 187 se non possiede sangue o saliva positivi a principi attivi o metaboliti farmacologicamente attivi.
  2. Metaboliti attivi vs. metaboliti inattivi: una differenza che salva
    Un passaggio della circolare, spesso sfuggito alla lettura superficiale, è destinato a diventare centrale nelle aule di tribunale: la sola presenza di metaboliti inattivi nel sangue o nella saliva non è punibile.
    I farmaci ansiolitici, come le benzodiazepine (Xanax, Tavor, Lexotan, EN, Valium), si metabolizzano nel corpo producendo sia metaboliti attivi (ancora in grado di esercitare effetti) sia metaboliti inattivi (privi di effetto terapeutico o tossicologico). La circolare ministeriale stabilisce esplicitamente:
    “la presenza nel sangue o nel fluido del cavo orale esclusivamente di metaboliti inattivi di sostanze stupefacenti e psicotrope NON consente di attribuire al soggetto sottoposto agli accertamenti lo stato di intossicazione in atto e, pertanto, non è determinante ai fini della procedibilità per il reato di cui all’art. 187 c.d.s.”
    In pratica: un paziente che assuma un ansiolitico la sera, dorma bene, e guidi il giorno successivo potrebbe risultare positivo al test per la semplice persistenza di metaboliti inattivi. Non è punibile penalmente. Questo cambia radicalmente lo scenario rispetto alle prime interpretazioni della riforma.
  3. La terapia prescritta deve essere segnalata e documentata
    La circolare pone l’accento sulla raccolta e l’annotazione sistematica di ogni informazione sulla terapia farmacologica del conducente. Nel verbale di prelievo (Allegato 1 della circolare) e in tutti i moduli di catena di custodia si deve documentare:
    • i farmaci dichiarati dal conducente;
    • l’eventuale certificazione medica attestante una terapia in corso;
    • gli eventuali farmaci somministrati in ambiente sanitario (ad esempio, oppioidi o psicofarmaci durante il soccorso stradale).
    Questa documentazione deve accompagnare il campione fino al laboratorio di tossicologia forense. Il laboratorio, a sua volta, deve indicare nel referto tossicologico se i riscontri analitici sono presumibilmente riconducibili a trattamento terapeutico.
    Messaggio pratico: se sei in terapia con ansiolitici, dichiara sempre il fatto alle forze dell’ordine durante un controllo e, se puoi, mostra la prescrizione medica. Questa informazione diventa parte del fascicolo e aiuta il laboratorio (e il giudice, se necessario) a interpretare correttamente i risultati.
    Le procedure operative: il nuovo percorso di controllo
    La circolare introduce un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale, articolato in due fasi:
    Fase 1 – Screening su strada
    Gli agenti della Polizia Stradale eseguono un test preliminare di I livello sul fluido del cavo orale, che ricerca solo sostanze idonee a interferire con la vigilanza alla guida. Se il test è positivo, il conducente deve essere:
    • adeguatamente informato delle modalità della procedura;
    • acquisito il suo consenso informato (tramite il modulo MOD 1);
    • sottoposto a prelievo di due campioni di saliva con doppio tampone, in presenza del conducente stesso, con rigorosa catena di custodia.
    I campioni sono conservati a circa 4°C e inviati al laboratorio nel più breve tempo possibile.
    Fase 2 – Analisi di conferma e risultati
    Il laboratorio di tossicologia forense esegue l’analisi di II livello utilizzando cromatografia accoppiata a spettrometria di massa, secondo le linee guida dell’Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI). Il referto deve pervenire entro 10 giorni dal prelievo, in coerenza con il termine massimo del ritiro cautelare della patente.
    Se il risultato è negativo, la procedura termina e i campioni sono smaltiti. Se positivo, il secondo campione (controcampione) è conservato per almeno 12 mesi a -18°C, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per eventuali contro-esami.
    Difesa legale e implicazioni penali
    Per chi è coinvolto in un procedimento penale ex articolo 187 c.d.s. a causa di positività a farmaci ansiolitici, la circolare fornisce diversi spunti di contestazione:
    Insufficienza della prova tossicologica
    Se il referto non specifica se i metaboliti riscontrati siano attivi o inattivi, l’esito non è tecnicamente idoneo a provare il reato. Un avvocato penalista può contestare il valore probatorio della perizia tossicologica.
    Uso terapeutico documentato
    Se nel fascicolo è annotata (come richiede la circolare) la presenza di certificazione medica e la dichiarazione del conducente circa la terapia in corso, il laboratorio avrebbe dovuto segnalarlo nel referto. L’assenza di tale segnalazione, oppure la mancata considerazione nel referto, può inficiare la validità della conclusione tossicologica.
    Violazione di garanzie difensive
    La circolare prevede che al conducente sia dato avviso del diritto di assistenza legale (articoli 352, 354, 356 c.p.p.). Se questo adempimento è omesso, il prelievo potrebbe essere inutilizzabile in giudizio. Analogamente, se il consenso informato non è stato correttamente acquisito (tramite il modulo MOD 1 o MOD 1-bis), con firma e controfirma, l’intero accertamento può essere dichiarato illegittimo.
    Cosa fare se si è in terapia ansiolitica
    Se assumi regolarmente farmaci come Xanax, Tavor, Lexotan o altri ansiolitici, ecco le raccomandazioni:
    Prima della guida
    • Consulta il tuo medico curante per valutare se il farmaco e il dosaggio consentono la guida in sicurezza;
    • se sperimenti sonnolenza, vertigini o rallentamento dei riflessi, evita di metterti alla guida;
    • se modifichi la terapia (cambio dosaggio, nuovo farmaco), attendi almeno qualche giorno prima di riprendere la guida regolare.
    Durante un controllo
    • Dichiara sempre se stai assumendo farmaci ansiolitici;
    • Mostra la prescrizione medica se la hai con te;
    • chiedi che la terapia sia annotata nel verbale di prelievo;
    • ricorda il tuo diritto di farti assistere da un difensore prima di qualsiasi accertamento tossicologico.
    Se sei stato sottoposto ad accertamento
    • conserva copia di tutti i verbali e del referto tossicologico;
    • ottieni dal tuo medico una certificazione che attesti la terapia in corso al momento dei fatti;
    • se contesti il risultato, rivolgiti a un avvocato penalista esperto per una valutazione della legittimità della procedura e della validità scientifica del referto.
    Verso una soluzione definitiva?
    Nonostante la circolare ministeriale abbia introdotto importanti chiarimenti, rimangono aperti profili di ingiustizia. La riforma dell’articolo 187 continua a punire penalmente la semplice assunzione terapeutica di psicofarmaci, senza richiesta di prova di alterazione psico-fisica. Nei tribunali sono già pendenti più ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale (da Pordenone, Macerata, Siena) che contestano l’incostituzionalità di questa norma per violazione dei principi di ragionevolezza, offensività e proporzionalità della pena.
    La pronuncia della Consulta è attesa e potrebbe portare a un riesame radicale della norma, introducendo finalmente esenzioni legali per l’uso terapeutico e soglie quantitative di rilevanza penale, allineando l’Italia agli standard europei.
    Nel frattempo, la circolare 11.04.2025 rappresenta almeno un passo verso una corretta applicazione della legge, in grado di distinguere tra abuso e terapia.

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