
Tribunale di Trento, sentenza n. 29 del 15.01.2025
Il Tribunale di Trento dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, respingendo la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile formulata dalla moglie. Quest’ultima assumeva di essersi sempre presa cura della casa nonché della suocera (convivente), dedicandosi ad attività saltuarie.
Il Tribunale, tuttavia, negava l’assegno divorzile in forza della totlae assenza di un rilevante divario reddittuale, il quale costitusce una precondizione ai fini dell’applicazione dell’art. 5, co. 6, della L. 898/1970.
L’articolo in parola, infatti, dispone che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Il Collegio, in particolare, rilevava l’insussistenza di uno squilibrio tra le condizioni reddituali ed economiche delle parti, rigettando così la domanda in quanto non riteneva necessario procedere alla verifica di applicabilità dei criteri di cui alla Sentenza della Suprema Corte n. 18287/2018.
Inoltre, nel caso in esame la moglie aveva ricevuto una cospicua somma di denaro a titolo di liquidazione una tantum del contributo di mantenimento.
Tuttavia, non può e non deve trascurarsi la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi rivestita dall’assegno divorzile.
Infatti, in caso di sostanziale parità o squilibrio di entità modesta non si deve procedere alla fase successiva di valutazione di applicabilità dei criteri elaborati dalla suprema corte.
Nel caso di specie, infatti, oltre alle somme percepite una tamtum si rilevava che la moglie non solo produceva reddito di poco inferiore a quello dell’ex coniuge bensì vantava una casa di proprietà, così come il marito aveva la nuda proprietà di un immobile e di un garage improduttivi di reddito.
La sentenza in esame, inoltre, ricorda quanto insegnato dalle Sezioni Unite citate ossia l’importanza e la centralità del principio di autoresponsabilità della coppia. Questa, infatti, si manifesta quando la coppia concorda le scelte tra loro fondamentali, la quale alla fine della relazione coniugale diviene individuale determinando che ciascun coniuge sia tenuto a procurarsi mezzi per vivere autonomamente e dignitosamente.
Lascia un commento