Le festività natalizie sono sempre più prossime e, augurandoVi di festeggiarle al meglio, questo articolo rappresenta un giusto compromesso tra diritto e favola.
Chi è Elf on The Shelf?
Elf on the Shelf rappresenta una tradizione natalizia molto popolare negli Stati Uniti e in altri paesi di cultura anglosassone. Si basa su un libro per bambini intitolato “The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition”, scritto da Carol Aebersold e Chanda Bell nel 2005 ed edito da una casa editrice americana.
L’idea del libro è che ogni famiglia riceva un piccolo elfo (di solito una bambola di stoffa e plastica) che funge da “inviato” di Babbo Natale. L’elfo osserva il comportamento dei bambini durante il giorno e vola al Polo Nord ogni notte per riferire a Babbo Natale se si sono comportati bene o male.
Tuttavia, torna ogni mattina e si posiziona in un punto diverso della casa.
I bambini non possono toccare l’elfo, altrimenti perderà la sua “magia”. Spesso viene messo in situazioni divertenti o fa piccoli “scherzi”, come farsi trovare in mezzo a biscotti o in posti improbabili.
Vicenda Giudiziaria
La curiosa e simpatica tradizione di Elf on The Shelf di recente ha interessato anche le corti giudiziarie italiane, in particolare il Tribunale di Venezia.
Quest’ultimo, infatti, ha emesso in data 28 novembre un’ordinanza che offre un’interessante prospettiva in materia di copyright. La questione principale che si pone è la proteggibilità delle opere ispirate alle espressioni culturali facenti parte della tradizione.
Dinnanzi al Tribunale di Venezia, quindi, la società americana titolare dei diritti del libro “The Elf on the Shelf: a Christmas Tradition” e del pupazzo “Scout Elf” avviava un procedimento cautelare per inibitoria e sequestro conto la casa editrice “Fratellino Magico” editrice del libro “L’ Elfo di Babbo Natale” nonché verso altre società a questa collegate ed operanti nella distribuzione di un peluche con fattezze di elfo.
Proprio in vista dell’imminente periodo natalizio, il procedimento cautelare veniva avviato per asserito plagio e contraffazione del progetto editoriale. Tuttavia, il ricorso cautelare veniva rigettato da parte del Tribunale di Venezia per carenza di fumus boni iuris poiché il libro edito in Italia possiede, secondo la valutazione dei giudici, una forma espressiva assai diversa che scaturisce da un apporto creativo distinto e largamente differente da quello americano.
Il ricorso traeva spunto da un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale il diritto d’autore non viene tutelato in quanto “idea in sè” bensì come forma dell’espressione di quest’ultima.
Si deve precisare, infatti, che la medesima idea può essere alla base di diverse opere, le quali possono distinguersi tra loro stante la diversità di creatività di cui ognuno è dotato.
Il tribunale veneto concludeva pronunciandosi con il rigetto dell’istanza poiché rilevava la non sovrapponibilità delle due opere, escludendo così il plagio-contraffazione. Le opere, infatti, pur basandosi sulla medesima idea ispiratrice presentano delle notevoli differenze. Infatti, la trama narrativa, la scelta stilistica, la sequenza degli argomenti e la forma espressiva sono assai discrepanti.
Si tratta, secondo l’adito giudice, di una differenza sostanziale circa gli elementi essenziali. Inoltre, si deve rilevare come i due personaggi siano drasticamente diversi:
- Scout Elf giudica bambini buoni e bambini cattivi, i quali in base al suo prudente giudizio possono o meno ottenere il proprio dono;
- Fratellino Magico è un compagno di giochi, confidente di Babbo Natale ma che racconta a quest’ultimo solo cose belle.
In merito alla bambola di Scout Elf, inoltre, il Tribunale ha concluso che non si possa configurare alcuna ipotesi di tutela autorale di una bambola che ha le fattezze tipiche di giochi per bambini.
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