La ricezione di una cartella esattoriale rappresenta un momento delicato per il contribuente, in quanto segna l’inizio di un procedimento di riscossione coattiva da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia, la legge offre specifiche opportunità di difesa, sia con termini strettamente perentori sia con strumenti utilizzabili in fasi successive. Vediamo nel dettaglio cosa fare.
Azioni giudiziarie entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale
Entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, il contribuente ha la possibilità di contestarne il contenuto presentando un ricorso. È fondamentale agire tempestivamente per evitare che il diritto di difesa decada. Le principali contestazioni che si possono sollevare includono:
1. Vizi formali e procedurali della cartella
• Errori nell’intestazione del destinatario;
• Mancanza o inesattezza degli elementi essenziali (importo dovuto, motivazioni del debito, ecc.);
• Notifica non conforme alla legge.
2. Decadenza o prescrizione del credito
Il ricorso può contestare che l’ente creditore (es. Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.) abbia tardato nella formazione o nella notifica della cartella, facendo scadere i termini di legge.
3. Errori sull’importo dovuto o inesistenza del credito
Se il contribuente ritiene che il debito sia errato o che non sussista, può impugnare la cartella davanti all’autorità giudiziaria competente:
• Corte di Giustizia Tributaria, per tributi come IRPEF, IVA o IMU;
• Tribunale ordinario, per contributi previdenziali (es. INPS).
4. Mancata notifica dell’atto presupposto
La cartella esattoriale deve essere preceduta dalla notifica dell’atto che costituisce il titolo del debito (es. accertamento fiscale, verbale di sanzione). In caso contrario, si può eccepire l’illegittimità della cartella e contestare nel merito l’atto presupposto.
Azioni giudiziarie oltre i 60 giorni dalla notifica
Decorso il termine di 60 giorni, il contribuente perde la possibilità di impugnare la cartella in senso stretto. Tuttavia, può comunque adottare altre iniziative giudiziarie o amministrative in determinate circostanze:
1. Istanza di sgravio o autotutela amministrativa
Anche dopo i 60 giorni, è possibile presentare un’istanza di autotutela direttamente all’ente creditore, chiedendo l’annullamento o la correzione della cartella. Questo strumento, tuttavia, non sospende la riscossione e non garantisce una decisione favorevole.
2. Opposizione all’esecuzione forzata
Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avvia azioni esecutive, il contribuente può proporre opposizione:
• ex Art. 615 c.p.c.: se si contesta l’esistenza del debito (ad esempio, per un pagamento già effettuato o la prescrizione).
• ex Art. 617 c.p.c.: per vizi procedurali dell’atto esecutivo. Questo ricorsi vanno presentati entro 20 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo.
3. Richiesta di rateizzazione del debito
La rateizzazione non è un’azione giudiziaria, ma costituisce un’alternativa per regolarizzare la posizione debitoria in modo meno gravoso. Può essere richiesta anche dopo il termine di 60 giorni, salvo che non siano già intervenute misure esecutive definitive.
Conclusioni
La gestione di una cartella esattoriale richiede un’analisi attenta delle tempistiche e delle circostanze specifiche del caso. Agire entro i primi 60 giorni è essenziale per impugnare la cartella ed evitare che il debito diventi definitivo. Tuttavia, anche oltre tale termine, è possibile tutelarsi attraverso strumenti come l’opposizione all’esecuzione o la richiesta di sgravio.
Siamo a disposizione per valutare la strategia più adeguata e garantire una difesa efficace dei vostri diritti.
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