Le Fondazioni: panoramica generale della disciplina italiana

Le fondazioni rappresentano un importante strumento giuridico nel diritto italiano, destinato a perseguire uno scopo di utilità sociale, culturale, scientifica o filantropica. La loro istituzione è regolata dal Codice Civile e da leggi specifiche, che ne delineano la struttura, gli obiettivi e il funzionamento.

Cos’è una Fondazione?
La fondazione è un ente dotato di personalità giuridica che si costituisce attraverso la destinazione di un patrimonio a uno scopo determinato, ciò viene precisato nell’art. 14 C.c..
La fondazione è caratterizzata dalla presenza di un patrimonio finalizzato al raggiungimento di uno scopo, destinato da parte di un soggetto denominato fondatore per il tramite di un atto pubblico o per testamento.

Scopi perseguiti

Le fondazioni possono perseguire diversi scopi, quali: 

  • Promozione della cultura e dell’arte;
  • Sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica;
  • Beneficenza e solidarietà sociale;
  • Tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico;
  • Istruzione e formazione.

L’essenziale è che lo scopo perseguito abbia un’utilità pubblica o collettiva, e non un interesse privato o lucrativo.

Modalità di costituzione

La costituzione di una fondazione richiede un iter preciso, articolato in diverse fasi:

1. Redazione dell’Atto Costitutivo

La fondazione può essere costituita:

  • Per atto tra vivi ovvero un atto pubblico redatto davanti a un notaio.
  • Per disposizione testamentaria ossia tramite testamento, in cui il fondatore destina parte del proprio patrimonio alla creazione della fondazione.

Nell’atto costitutivo devono essere indicati:

  • Lo scopo della fondazione;
  • Il patrimonio iniziale destinato al raggiungimento dello scopo (denaro, beni immobili, titoli finanziari, ecc.);
  • Le norme fondamentali di funzionamento.

2. Statuto

Lo statuto è il documento che regola l’organizzazione interna della fondazione. Deve includere:

  • Le modalità di amministrazione;
  • La composizione degli organi direttivi (es. consiglio di amministrazione);
  • Le regole per l’impiego del patrimonio;
  • Eventuali clausole di modifica dello statuto.

3. Riconoscimento della Personalità Giuridica

Per acquisire la personalità giuridica, la fondazione deve ottenere il riconoscimento da parte dell’autorità competente, che in Italia è la Prefettura o, per alcune categorie di fondazioni (es. culturali o religiose), il Ministero competente.

La richiesta di riconoscimento deve essere accompagnata da:

  • Copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • Indicazione del patrimonio iniziale;
  • Relazione che dimostri la sostenibilità dello scopo prefissato.

Il riconoscimento è formalizzato tramite un decreto, dopo una verifica sulla legittimità e adeguatezza dell’ente.

Requisiti Patrimoniali

Il patrimonio della fondazione deve essere sufficiente per garantire il raggiungimento dello scopo. Non esiste un importo minimo stabilito dalla legge, ma l’autorità competente valuta caso per caso se il patrimonio è proporzionato alla finalità dichiarata.

Una volta costituita, il patrimonio della fondazione è vincolato al suo scopo e non può essere utilizzato per fini diversi.

Amministrazione

L’amministrazione dell’ente avviene tramite organi interni che sono stabiliti nello statuto, solitamente sono: 

  • Consiglio di amministrazione: Responsabile della gestione e delle decisioni strategiche.
  • Presidente: Spesso coincidente con il fondatore o una figura di rappresentanza.
  • Collegio dei revisori dei conti (eventuale): Controlla la gestione economico-finanziaria.

Modifica e scioglimento 

Sebbene siano caratterizzate da una struttura rigida, il Codice Civile consente alcune modifiche:

  • Modifica dello statuto: Può essere necessaria per adattare l’organizzazione a nuove esigenze. Richiede l’autorizzazione dell’autorità competente.
  • Estinzione: la Fondazione si estingue, secondo le modalità dell’art. 27 del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:
  • a) gli scopi istituzionali di cui all’articolo 2 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;
  • b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  • c) non è possibile esperire procedure di trasformazione.

Regime fiscale

Le fondazioni possono beneficiare di agevolazioni fiscali, in particolare se riconosciute come enti del Terzo Settore. I vantaggi includono:

  • Esenzioni da imposte su donazioni e successioni;
  • Deduzioni fiscali per i contributi ricevuti;
  • Agevolazioni IVA per specifiche attività.

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