Il decreto ingiuntivo è uno strumento previsto dal diritto processuale civile italiano, disciplinato dagli articoli 633 e ss. c.p.c..
Si tratta di un procedimento speciale e sommario che consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo per il recupero di somme di denaro, consegna di beni fungibili o restituzione di cose mobili.
Caratteristiche principali
Il decreto ingiuntivo presenta le seguenti caratteristiche:
- Procedura rapida: il creditore può ottenere un provvedimento esecutivo in tempi brevi;
- Mancanza di contraddittorio iniziale: è emesso dal giudice su semplice richiesta del creditore. Si dice, infatti, che viene emesso inaudita altera parte;
- Opposizione successiva: il debitore può contestare il decreto attraverso un’apposita opposizione effettuata nel termine perentorio di quaranta giorni;
Presupposti per richiederlo
Il decreto ingiuntivo può essere richiesto dal creditore quando:
- Esiste un credito certo, liquido e esigibile:
- Certo: non controverso o dubitabile nella sua esistenza.
- Liquido: determinato nel suo ammontare.
- Esigibile: non sottoposto a condizioni sospensive o termini dilatori.
- Il credito è documentato mediante prove scritte, come:
- Fatture.
- Contratti.
- Assegni o cambiali.
- Documenti commerciali che attestano la prestazione eseguita.
Procedura per l’emissione
- Domanda al giudice: il creditore ricorre presso il tribunale o il giudice di pace competente, allegando le prove scritte del credito.
- Esame del giudice: il giudice valuta la fondatezza della richiesta. Se ritiene che il credito sia sufficientemente dimostrato, emette il decreto ingiuntivo.
- Notifica al debitore.
Effetti del decreto ingiuntivo
- Se il debitore non si oppone entro il termine di 40 giorni dalla notifica, il decreto diventa esecutivo, consentendo al creditore di procedere con l’esecuzione forzata.
- In caso di opposizione, si apre un ordinario processo civile.
Titolo provvisoriamente esecutivo
In alcuni casi, il giudice può dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo, anche prima della scadenza del termine per l’opposizione.
Ciò avviene, ad esempio, quando:
- Il credito è fondato su cambiali, assegni bancari o titoli similari.
- Si tratta di crediti relativi a prestazioni professionali già eseguite.
Opposizione del debitore
Il debitore può proporre opposizione entro 40 giorni, sostenendo che:
- Il credito non esiste o è inferiore a quanto richiesto.
- Le prove presentate dal creditore sono insufficienti o inammissibili.
- Esistono eccezioni di merito o procedurali.
L’opposizione sospende l’esecutività del decreto, salvo diversa decisione del giudice.
Vantaggi e limiti
Vantaggi
- Celerità: permette di evitare i lunghi tempi della giustizia ordinaria.
- Semplicità: il ricorso è meno complesso rispetto a un’azione giudiziaria tradizionale.
Limiti
- Dipendenza dalle prove scritte: il creditore deve disporre di documenti idonei a dimostrare il credito.
- Possibile opposizione: se il debitore si oppone, il procedimento può diventare lungo e complesso.
Lascia un commento