L’art. 143 c.c. disciplina quali sono i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio.
L’articolo in parola stabilisce il principio di parità morale e giuridica dei coniugi, armonicamente a quanto previsto all’interno della Carta costituzionale agli artt. 2,3,29 e 30 Cost..
Evoluzione
Oggi giorno tale principio è pacificamente affermato, tuttavia non è sempre stato così.
Infatti, fino alla Riforma di diritto di famiglia, avvenuta nel 1975 con l’entrata in vigore della legge n. 151 la famiglia era fondata sulla preminenza del pater familias.
Tale soggetto ricopriva una posizione apicale e gli altri componenti della famiglia vi erano sottoposti. Inoltre, significativo menzionare come la posizione della donna fosse particolarmente distante dalla visione di moderna.
Tuttavia, fin dall’entrata in vigore della Costituzione ci si rese conto dell’anacronisticità di tale impianto legislativo. Servirono comunque diversi anni affinché il Parlamento italiano potesse incidere in tal senso.
Si pensi, ad esempio, all’entrata in vigore della legge sul divorzio, la celeberrima L. n. 898/1970. Tale legge fu strenuamente voluta da parte di alcuni gruppi parlamentari che, tuttavia, appena pochi mesi della sua entrata in vigore ne proposero un Referendum, concedendo così alla popolazione di esprimersi su un tema fortemente dibattuto al tempo.
L’entrata in vigore della L. 898/1970 fu prodromica alla Riforma di diritto di famiglia. Sebbene, a rigor di logica, una dovesse essere antecedente all’altra.
Disciplina attuale
L’art. 143 c.c. dispone che “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [151, 160, 316; 29, 30 Cost.].
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia [146, 186, 193].“
La legge n. 151/1975 afferma, quindi, la c.d. triade composta da libertà, parità e solidarietà nel governo coniugale.
In merito ai singoli doveri coniugali la determinazione del loro contenuto è rimessa alla coscienza sociale, tuttavia è possibile ravvisare un nucleo di diritti impliciti i quali si aggiungono a quanto espressamente previsto.
Si tratta, in ogni caso, di doveri reciproci ed inderogabili discendenti direttamente dal matrimonio. Hanno vera e propria natura giuridica, e non meramente morale.
L’ordinamento giuridico apporta, infatti, una pluralità di sanzioni per l’inosservanza del precetto racchiuso nella norma.
Nell’ambito dei rapporti personali tra coniugi si ammette, oltre alla sanzione dell’addebito della separazione, il ricorso alla tutela aquiliana.
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