La donazione nel diritto italiano

La donazione è un contratto con cui una parte ( donante) trasferisce gratuitamente un bene o un diritto a un’altra parte  (donatario), senza ricevere nulla in cambio.

La donazione è regolata dal Codice Civile, nello specifico dall’art. 769 al 809 c.c..
L’articolo 769 del Codice Civile definisce la donazione come “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce un’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

La caratteristica fondamentale della donazione è, quindi, la liberalità o gratuità, ovvero la volontà del donante di fare un atto di generosità senza aspettarsi una controprestazione.

Ai fini della validità sono necessari:

Forma scritta e atto pubblico: La donazione deve essere stipulata per atto pubblico, con la presenza di un notaio e di due testimoni, pena la nullità dell’atto. Questa formalità ha la funzione di garantire la volontà del donante e di proteggerlo da eventuali decisioni avventate o pressioni.

Capacità di donare e di ricevere: Il donante deve essere in grado di intendere e di volere nonché maggiorenne. Anche il donatario deve avere capacità giuridica, sebbene alcune limitazioni siano previste per i minori e gli incapaci.

Gli effetti della donazione sono immediati: il donante perde la proprietà del bene donato e il donatario ne acquista la titolarità. Tuttavia, la donazione può anche generare alcune obbligazioni accessorie.

Inoltre, il Codice Civile prevede strumenti di tutela per il donante e per i suoi eredi:

  • Revocazione per ingratitudine: La donazione può essere revocata se il donatario si comporta in modo gravemente offensivo o ingiurioso verso il donante, o se commette reati contro di lui.
  • Revocazione per sopravvenienza di figli: Se il donante, al momento della donazione, non aveva figli o discendenti e successivamente ne ha o scopre di averne, può chiedere la revoca della donazione.

Tipologie

Le due macro-tipologie di donazione sono:

  1. Donazione Diretta: È la forma più comune e consiste nel trasferimento immediato del bene o del diritto al donatario. Per esempio, un genitore che dona un immobile al figlio attraverso un atto notarile.
  2. Donazione Indiretta: Avviene quando, senza un vero e proprio atto di donazione, una parte arricchisce l’altra con un atto indiretto, come nel caso di un pagamento effettuato per conto di un’altra persona. Non richiede la forma dell’atto pubblico. È considerata una liberalità.

Azione di riduzione nell’interesse dei legittimari

Un aspetto fondamentale della disciplina della donazione è il suo impatto sui diritti dei legittimari (eredi che la legge tutela con una quota riservata dell’eredità). Le donazioni fatte in vita dal de cuius possono infatti intaccare la quota spettante agli eredi legittimari, per cui questi possono esercitare l’azione di riduzione.

L’azione di riduzione consente agli eredi legittimari di chiedere la riduzione delle donazioni eccedenti la quota disponibile, fino al ripristino della loro quota di legittima. Questa azione si rivolge inizialmente contro le disposizioni testamentarie e, se necessario, contro le donazioni.

Tassazione

Le donazioni sono soggette a imposta sulle donazioni, variabile in base al grado di parentela tra donante e donatario e al valore della donazione:

  • Esenzione fino a 1 milione di euro per donazioni tra genitori e figli o coniuge.
  • Esenzione fino a 100.000 euro per fratelli e sorelle.
  • Aliquote progressive che vanno dal 4% all’8% a seconda del grado di parentela.

L’imposta sulle donazioni consente tuttavia ai beneficiari di beni immobili di godere delle stesse agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, a condizione che vengano rispettati i requisiti.

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