L’arbitrato

L’arbitrato è un istituto che permette di risolvere le controversie tra due o più parti in modo privato e alternativo. Nel diritto italiano, l’arbitrato si pone come una valida opzione per chi desidera una soluzione più rapida, meno formale e più flessibile rispetto al ricorso ai tribunali. Questo strumento giuridico è disciplinato ngli artt. 806 a 840 del Codice di Procedura Civile.

Definizione e natura

L’arbitrato può essere definito come un metodo di risoluzione delle controversie in cui le parti, d’accordo tra loro, decidono di sottoporre una controversia a uno o più arbitri, che agiscono come giudici privati e non come magistrati statali. Gli arbitri emettono un lodo arbitrale, una decisione che ha effetti giuridici vincolanti per le parti, simile a una sentenza.

Il lodo arbitrale può essere rituale o irrituale a seconda che abbia valore di sentenza o di contratto.

Ciò che distingue l’arbitrato da altre forme di risoluzione delle controversie è la sua natura consensuale. Le parti, infatti, devono aver previamente stabilito nel contratto (o successivamente in un accordo) di voler risolvere eventuali future controversie tramite arbitrato. Questo accordo viene spesso inserito sotto forma di una clausola compromissoria.

Quali tipi di arbitrato esistono?

Esistono diverse tipologie di arbitrato nel sistema giuridico italiano, ciascuna con caratteristiche specifiche:

  1. Arbitrato rituale: È la forma più comune. Gli arbitri seguono procedure simili a quelle giudiziarie e il lodo emesso ha lo stesso valore di una sentenza giudiziaria, potendo essere eseguito coattivamente se necessario.
  2. Arbitrato irrituale: In questo caso, gli arbitri agiscono in qualità di mandatari delle parti, e il lodo non ha valore di sentenza, ma di contratto tra le parti. La forza esecutiva di tale lodo deriva quindi dall’accordo delle parti e non dalla legge.
  3. Arbitrato internazionale: Riguarda le controversie che coinvolgono parti residenti in Paesi diversi o che riguardano transazioni internazionali. In questo ambito, oltre alla normativa italiana, entrano in gioco convenzioni internazionali, come la Convenzione di New York del 1958, che disciplina il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri.

Procedimento

Il procedimento arbitrale segue alcune fasi chiave, che si differenziano da quelle del processo civile ordinario:

  1. Nomina degli arbitri: Le parti scelgono uno o più arbitri che formeranno il collegio arbitrale. Questo può essere composto da un arbitro unico o da più arbitri, solitamente in numero dispari per evitare stalli nelle decisioni.
  2. Compromesso o clausola compromissoria: L’arbitrato può essere attivato in due modi:
    • Clausola compromissoria: Le parti includono nel contratto principale una clausola che stabilisce l’arbitrato come metodo per risolvere eventuali controversie future.
    • Compromesso: Le parti, una volta insorta la controversia, stipulano un accordo specifico per risolverla tramite arbitrato.
  3. Udienze e raccolta delle prove: Gli arbitri possono convocare udienze, ascoltare le parti e raccogliere le prove necessarie. Tuttavia, le regole processuali sono più flessibili rispetto a quelle previste dal Codice di Procedura Civile.
  4. Emissione del lodo arbitrale: Dopo la fase istruttoria, gli arbitri emettono il lodo, che è una decisione definitiva e vincolante per le parti. Il lodo arbitrale rituale può essere riconosciuto ed eseguito con la stessa forza di una sentenza giudiziaria, una volta ottenuto il decreto di esecutorietà dal Tribunale.

Vincolatività ed eventuale impugnazione

Il lodo arbitrale ha una forza vincolante simile a una sentenza, ma, a differenza di quest’ultima, può essere impugnato solo in casi specifici e limitati, come:

  • Difetto di competenza degli arbitri.
  • Violazione dei principi fondamentali del diritto processuale.
  • Difetto di motivazione o violazione di norme di ordine pubblico.

L’impugnazione del lodo si fa attraverso un’azione di annullamento presso la Corte d’Appello, che può portare alla nullità del lodo stesso. Tuttavia, le parti possono anche concordare l’irrevocabilità del lodo, limitando ulteriormente le possibilità di impugnazione.

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