Lettera di Patronaggio

La lettera di patronaggio, chiamata anche “di conforto” o “di gradimento”, è una dichiarazione mediante la quale un soggetto (detto raccomandante) manifesta al destinatario la propria posizione d’influenza su un terzo (detto raccomandato) con l’intento di esercitarla al fine di mantenere la solvibilità. 

Nella pratica la lettera di patronaggio può assumere vario contenuto.

Gli elementi caratterizzanti che consentono di identificarne una nozione autonoma sono: 

  1. l’esternazione della posizione d’influenza;
  2. l’intento, espresso o tacito, di far valere tale posizione in modo che li raccomandato possa onorare i propri impegni.

La raccomandazione contenuta nella lettera di patronaggio non integra né assunzione di garanzia né assunzione del debito altrui. 

Il raccomandante non si costituisce infatti quale fideiussore del raccomandato né promette di pagarne i debiti. 

La lettera di patronaggio non integra al promessa del fatto di un terzo (1381 c.c.), ciò in quanto il raccomandate promette un fatto proprio cioè l’esercizio della propria influenza per assicurare che il debitore adempia le sue obbligazioni. 

Quando il raccomandante dichiara qual è al sua posizione d’influenza, è corretto desumere che l’impegno assunto sia quello di esercitare tale posizione, cioè di esercitare i poteri inerenti, ad es., di società controllante o di socio di maggioranza, per far sì che li raccomandato possa adempiere. 

Questo significato coincide con I’usuale significato della lettera di patronaggio quale attestazione dell’affidabilità del raccomandato, e quale promessa di adoperarsi affinché questi conservi la  sua solvibilità e onori i suoi impegni .

La lettera di patronaggio non è dunque promessa del fatto del terzo né assunzione di una garanzia giuridica. Conseguentemente, l’insolvenza del raccomandato non dà luogo a pretese di pagamento nei confronti del raccomandate. 

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *