
La clausola penale, disciplinata nell’art. 1382 c.c., è il patto che determina in via preventiva e forfettaria il risarcimento del danno per il ritardo o per l’inadempimento dell’obbligazione.
Funzione
Funzione della clausola penale è quella della liquidazione preventiva e forfettaria del danno.
La clausola penale fissa anticipatamente l’ammontare del danno evitando le contestazioni del debitore, i tempi nonché i costi della determinazione giudiziale. Il suo fine è quello di rendere certo, pronto e agevole il rimedio del risarcimento.
Si può dire che rafforza il creditore? Si, il rafforzamento del diritto di credito è un vantaggio insito nel fatto stesso della preventiva e forfettaria liquidazione del danno.
Stiupula
La clausola penale è un negozio dotato di un proprio oggetto e di una propria tipica funzione, normalmente collegata al contratto costitutivo dell’obbligazione e ne rappresenta un patto accessorio.
La stipula può anche essere successiva al contratto principale.
La determinazione preventiva del danno può non essere accessoria ad altro negozio quando si tratta di danno da illecito o da inadempimento di obblighi non negoziali.
La clausola penale è strutturata quale un patto tra debitore e creditore.
Non è assoggettata a particolari oneri di forma. La connessione con un contratto che richieda la forma scritta a pena di nullità non implica infatti eguale onere formale per la clausola penale essendo una pattuizione secondaria che non incide sulle prestazioni contrattuali.
Onere della prova
La prestazione stabilita dalla clausola penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. Il creditore, pertanto, non ha l’onere di provare il danno subito né può pretendere il risarcimento del danno ulteriore, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Cosa può fare il debitore? Questi non può utilmente provare che il danno effettivo sia inferiore all’ammontare della penale. Una penale eccessiva può però essere equamente ridotta dal giudice.
Divieto di cumulo tra penale e adempimento
Il diritto al risarcimento del danno è originariamente quantificato nell’oggetto della clausola penale ossia si tratta di un credito pecuniario di valuta, che comporta la corresponsione di interessi dal momento dell’inadempimento.
È da questo momento che il debitore inadempiente cade in mora e dev’essere risarcito nella misura della clausola.
È dalla funzione risarcitoria della penale che consegue al creditore decidere se avvalersi della clausola o pretendere l’adempimento dell’obbligazione inadempiuta.
Il creditore che domanda la prestazione principale non può esigere anche la penale, così come disposto dall’art. 1383 c.c.. La legge vieta il cumulo delle due pretese.
Il cumulo di penale e adempimento è ammesso quando la penale sia stabilita esclusivamente per il ritardo (1383).
Riduzione della penale
La penale può essere diminuita dal giudice se l’obbligazione è stata “in parte” eseguita o se il suo ammontare è “manifestamente eccessivo” avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento, ex art. 1384 c.c.
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