Divieto di patti successori

Il divieto di patti successori viene previsto dall’art. 458 c.c., il quale dispone quanto segue:

è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi“.

In sintesi, il divieto di patti successori è corollario del principio secondo il quale la delazione ha quali uniche fonti la legge e il testamento.

La volontà privata, infatti, non può disporre in ordine ai beni facenti parte di una successione non ancora aperta.

L’unico mezzo, rimane, pertanto il testamento del futuro de cuius mentre qualunque altro atto è affetto da nullità.

I tre tipi di patti successori vietati

Nell’ambito del divieto dei patti successori, la giurisprudenza e la dottrina individuano tre tipologie principali di patti, tutte ritenute nulle:

  1. Patti successori istitutivi: si riferiscono ad un contratto o atto inter vivos con il quale si conferisce ls titolarità di tutti i beni che il soggetto lascerà alla propria morte (o solo una parte di questi) oppure mediante il quale si impegna a disporre per testamento in un certo modo.
  2. Patti successori dispositivi: si tratta di tutti quegli atti mediante i quali un soggetto disponga dei diritti che gli possano derivare da una futura eredità;
  3. Patti successori rinunciativi: consistono nella rinuncia preventiva alla propria quota ereditaria, prima dell’apertura della successione. Questo tipo di accordo è ugualmente vietato poiché va contro l’incertezza e la libertà nella disposizione delle quote ereditarie.

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