Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T)

La L. n. 219/2017 ha introdotto le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) impropriamente definite come «Testamento biologico». 

Presupposti 

L’art. 1 della legge n. 219/2017 prevede la possibilità che ogni persona maggiorenne, dotata di capacità di intendere e di volere, possa esprimere le proprie volontà in materia:

  • di trattamenti sanitari;
  • consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici;
  • scelte terapeutiche;
  • singoli trattamenti sanitari;

Ciò in particolare avviene in prospettiva di un’eventuale futura incapacità di autodeterminazione e successivamente ad aver acquisito informazioni mediche adeguate.

Il soggetto provvede, inoltre, alla nomina di un fiduciario ossia colui che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con medico e struttura sanitaria.

Forma

l’art. 4 dispone in merito alla forma delle DAT, le quali debbono essere redatte per:

  1. Atto pubblico;
  2. Scrittura privata autenticata;
  3. Scrittura privata consegnata personalmente dal soggetto all’ufficio di stato civile del comune di residenza del medesimo, provvedendo all’annotazione in apposito registro (se presente) o presso le strutture sanitarie.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita’ di comunicare.

Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste, possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico alla presenza di due testimoni.

Medico

Le DAT sono vincolanti per il medico a meno che: 

  • appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non conoscibili dal paziente al momento della redazione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento del suo stato di vita. 

In caso di contrasto tra medico e fiduciario deciderà il giudice tutelare


Fiduciario

Il fiduciario dev’essere maggiorenne nonché capace di intendere e di volere.

L’accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT, può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, seguendo le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT.


In ogni caso nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

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