La L. n. 219/2017 ha introdotto le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) impropriamente definite come «Testamento biologico».
Presupposti
L’art. 1 della legge n. 219/2017 prevede la possibilità che ogni persona maggiorenne, dotata di capacità di intendere e di volere, possa esprimere le proprie volontà in materia:
- di trattamenti sanitari;
- consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari;
Ciò in particolare avviene in prospettiva di un’eventuale futura incapacità di autodeterminazione e successivamente ad aver acquisito informazioni mediche adeguate.
Il soggetto provvede, inoltre, alla nomina di un fiduciario ossia colui che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con medico e struttura sanitaria.
Forma
l’art. 4 dispone in merito alla forma delle DAT, le quali debbono essere redatte per:
- Atto pubblico;
- Scrittura privata autenticata;
- Scrittura privata consegnata personalmente dal soggetto all’ufficio di stato civile del comune di residenza del medesimo, provvedendo all’annotazione in apposito registro (se presente) o presso le strutture sanitarie.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita’ di comunicare.
Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste, possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico alla presenza di due testimoni.
Medico
Le DAT sono vincolanti per il medico a meno che:
- appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non conoscibili dal paziente al momento della redazione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento del suo stato di vita.
In caso di contrasto tra medico e fiduciario deciderà il giudice tutelare.
Fiduciario
Il fiduciario dev’essere maggiorenne nonché capace di intendere e di volere.
L’accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT, può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, seguendo le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT.
In ogni caso nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
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