Rimborso pacchetto turistico per impossibilità sopravvenuta

Con una recente Sentenza del 15 gennaio 2021, il Giudice di Pace di Avellino ha condannato l’Agente di viaggio alla restituzione del prezzo pagato dal cliente per l’acquisto di un pacchetto turistico non utilizzato a causa del sorgere – a pochi giorni dalla partenza – di uno stato influenzale con prognosi per cure e terapie.

Il giudice, nel caso di specie, ha ravvisato un’impossibilità sopravvenuta della prestazione, in un’ottica di irrealizzabilità̀ della causa concreta del contratto: in buona sostanza il sorgere di un fatto imprevedibile, fuori dalla sfera di controllo del cliente (es. malattia), intervenuto dopo la conclusione del contratto, che incide quindi sulla fruibilità del servizio per come era stato acquistato (scopo turistico), rende inattuabile il rapporto stesso.

Mentre, quindi, pare consolidato l’orientamento giurisprudenziale che impone di valutare lo scopo del contratto e l’esame sulla sua validità, si discute ancora sullo strumento giuridico con il quale il contraente ottenere il rimborso: la sentenza in esame aderisce all’orientamento per cui non essendo più realizzabile la finalità turistica che caratterizzava il contratto, a causa dell’intervento del fatto imprevedibile, l’agente di viaggio non può più “pretendere” che la sua prestazione (il viaggio) possa essere goduta dal cliente.

Ne consegue che l’agente che non possa più eseguire la propria prestazione, non possa pretendere la controprestazione dai clienti (il pagamento del prezzo) e, laddove il prezzo sia già stato incassato, deve essere restituito in quanto pagamento indebito.

Infatti, il contraente agente veniva condannato non già a risarcire il danno, ma a restituire la somma versata.

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