Sulla compensazione delle spese di lite

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, l’art. 92, comma 2, c.p.c. viene sottoposto ad un processo di integrale revisione, dal momento che scompare da esso la previsione di carattere aperto che contrassegna il regime della compensazione delle spese di lite – rappresentata un tempo dalla locuzione sui “giusti motivi” divenuti poi, con la riforma del 2009, per ragioni di maggiore rigore espressivo, “gravi ed eccezionali ragioni” – per lasciare invece posto ad una previsione di tipo “tassativo”; ristretta peraltro a due soli casi oltre a quello della soccombenza reciproca, e cioè l’“assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, al di fuori dei quali casi non è, quindi, consentito al giudice la compensazione delle spese di lite.

Orbene, l’art. 91 c.p.c., nel testo vigente e a seguito delle modifiche apportate dal legislatore, dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare, insieme con gli onorari di difesa.

Del pari l’art. 92 c.p.c. prevede oggi che il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’art. 91 c.p.c., “può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte”.

Ma soprattutto, e ciò che rileva nella fattispecie all’esame, al comma II si legge: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.

Pertanto, per effetto del dettato codicistico come da ultima modifica legislativa, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, l’essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’avere dato causa al giudizio, posto che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l’accertamento giudiziale.

Pertanto, l’individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col proprio comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi.

Ne deriva che il rigetto di parte della domanda, ovvero di alcune delle domande proposte dalla stessa parte configura l’ipotesi di parziale soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione totale o parziale delle spese di lite, in applicazione del principio di causalità, in forza del quale sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate (cfr. Cass. 14 ottobre 2016, n. 20838).

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *