Registrazioni vocali

La richiedente chiedeva se una registrazione di una conversazione durante la quale un soggetto conferma un accordo verbale non mantenuto potesse essere utilizzato come prova in un processo.
Domandava inoltre se vi fossero differenze tra la registrazione di una conversazione avvenuta di persona ed una telefonica.

La risposta
La registrazione di una conversazione effettuata da una delle persone che hanno preso parte alla conversazione stessa o che vi ha assistito potrebbe essere considerata lecita, a condizione che il contenuto non venga divulgato.
La registrazione così ottenuta costituirebbe una forma di memorizzazione (fonica) di un fatto, e di tale documento la parte può disporre, con l’unico limite derivante dagli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione.
Da un punto di vista civile la registrazione audio fonica di fatti (legittimamente ottenuta) può costituire prova se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti rappresentati.
Il problema dell’utilizzo delle registrazioni in ambito processuale è duplice.
Da una parte, nel momento in cui la controparte ne contesti il contenuto, potrebbero non essere utilizzabili come prove (ma solo come indizi – art. 2712 c.c.).
Dall’altra, se non sono ottenute con il consenso del registrato si potrebbe, in alcuni casi, incorrere in una violazione della privacy con il conseguente risarcimento del danno.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto che il diritto alla riservatezza della parte che ha “subito” la registrazione possa risultare soccombente rispetto all’interesse pubblico all’accertamento della verità, ove questo risulti degno di tutela.
Per una disamina più dettagliata sarebbe necessario approfondire le circostanze solo menzionate: difatti le modalità e le circostanze di ogni singolo caso potranno trovare di volta in volta diverse soluzioni.
E’ poi indifferente la modalità della conversazione (telefonica o de visu).

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