Lodo arbitrale

Il richiedente richiedeva informazioni relativamente all’opposizione e all’impugnabilità del lodo rituale di diritto.

La risposta

La disciplina relativa alle impugnazioni dei lodi arbitrali rituali è
riportata nel Codice di procedura civile agli artt. 827 e ss.
Tali norme stabiliscono che vi siano tre tipologie di impugnazioni:
– per nullità;
– per revocazione;
– per opposizione di terzo.
Le ragioni della nullità attengono principalmente ad eventuali vizi di forma o procedurali nella clausola compromissoria, nel procedimento
arbitrale o nel lodo, nonché al mancato rispetto di basilari norme di diritto (violazione del principio del contraddittorio tra le parti,
giudicato contrario) od ancora all’omessa pronuncia relativamente ad alcune delle domande delle parti.
Il termine per proporre la predetta impugnazione è di 90 giorni dalla notificazione del lodo.
Relativamente alla revocazione valgono le norme stabilite per i giudizi ordinari (art. 395 c.p.c.): il lodo può essere revocato se vi è stato
dolo di una parte ai danni dell’altra, se la decisione si basava su prove dichiarate false, se vi è stata l’impossibilità di presentare
prove decisive ovvero se vi è stato dolo da parte degli arbitri.
L’opposizione di terzo riguarda la circostanza in cui un terzo veda pregiudicati i propri diritti sulla base del lodo.
L’Autorità Giudiziaria che decide dell’impugnazione è, di norma, la Corte d’Appello.

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