Settore Giustizia e D.L. 23/2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 con misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Nello specifico, le parti del decreto relative al settore giustizia sono gli articoli 5, 10, 29, 36 e 37 anticipando che la sospensione dei termini è stata prorogata fino all’11 maggio 2020.

1) Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12.01.2019 n. 14): con l’articolo 5 viene posticipata al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12.01.2019 n. 14).

2) Ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza: il decreto (articolo 10) dispone la improcedibilità di tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16.3.42 n. 267 e dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, depositati nel periodo 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

3) Processo Tributario: il decreto dispone (art. 29) per il processo tributario, anche per le parti che si siano costituite in giudizio mediante deposito tradizionale in cancelleria, l’obbligo della notifica telematica e del deposito telematico di tutti gli atti successivi; si ricorda che, prima di tale norma, il processo tributario telematico (PTT) era obbligatorio per i soli giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso / appello notificato a partire dal 1° luglio 2019.

Nello stesso articolo, al comma II, si stabilisce che gli uffici giudiziari, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, potranno procedere alla notifica degli atti sanzionatori anche tramite PEC, nel domicilio eletto o, in caso di mancata elezione del domicilio, la notifica potrà avvenire mediante deposito presso l’ufficio ed inoltre anche per il processo tributario, la sospensione dei termini viene prorogata all’11 maggio 2020 ex art. 36 del decreto in esame.

4) Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare: l’articolo 36 del decreto legge in esame, proroga fino al giorno 11 maggio 2020 la sospensione dei termini così come disposta, dall’art. 83 commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, originariamente fissata fino al 15 aprile 2020.

Tale disposizione però non si applica ai procedimenti penali in cui i termini dell’art. 304 del codice di procedura penale, scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.

Nel processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54 comma 3, dello stesso codice.

La proroga si applica anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei Conti, così come elencate dal decreto legge 17.3.2020 n. 18 all’articolo 85.

5) Termine dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza: l’’articolo 37 del decreto legge prevede poi che anche il termine già fissato dal DL 17.3.2020 n. 18 ai commi 1 e 5 dell’art. 103, viene prorogato dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020.

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