Soggiorno presso conoscenti. Possibile il rientro presso la propria residenza?

Il caso: una persona si trova ospite presso conoscenti in un’altra regione all’entrata in vigore delle misure restrittive della libera circolazione e chiede se può fare rientro alla propria residenza, in provincia di Bergamo

Il D.P.C.M. 22.03.2020, all’art. 1 comma I lett. b), prevede che sia “fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse“.

Dal 22.03.2020, sono quindi state soppresse le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” dall’art. 1 comma I lett. a) del D.P.C.M. 08.03.2020.

Per tale ragione non è più possibile il rientro “libero” alla propria abitazione, fatto in ogni caso salvo il caso di “assoluta urgenza”.

Al riguardo, preciso che sul sito internet del Governo, nella sezione “Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa) è indicato espressamente, nella sezione “Spostamenti” alla domanda “Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?”: “È considerata un’assoluta urgenza il rientro a casa propria di chi non ha un’abitazione nel comune dove si trovava a titolo temporaneo (ad esempio per lavoro) il 22 marzo”.

Se da un lato la circostanza che vi sia una tale indicazione sul sito internet del Governo non ha rilevanza giuridica, cioè non vale quale “interpretazione autentica” in senso stretto, ovviamente ha un certo rilievo ai fini della tutela dell’affidamento circa la fonte da cui una tale comunicazione proviene.

Ciò significa che è sostenibile la necessità del rientro presso la residenza, posto che il soggiorno presso i conoscenti avveniva a mero titolo di ospitalità.

Oltre a ciò, qualora vi fossero necessità lavorative, per le quali il soggetto potrebbe trarre giovamento dal rientro, anche tale aspetto potrebbe essere considerato.

Da ultimo rilevo che, a far data dal 26 marzo 2020, per la previsione dell’art. 4 comma I del D.L. 19 del 25.03.2020, “il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui all’articolo 3, comma 3“.

Ciò significa che la violazione dell’obbligo di spostarsi dal comune nel quale ci si trova, salvo che il fatto costituisca diverso reato, è punita esclusivamente con una sanzione amministrativa di € 400 (solitamente la sanzione comminata è quella minima edittale, fatta salva la presenza di fatti gravi o “circostanze aggravanti“, ad esempio l’uso di un veicolo che comporta un aumento della sanzione di un terzo).

Oltretutto, a tale sanzione, irrogata dal Prefetto, si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta.

Ciò significa che l’importo della sanzione è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Quanto sin qui consente di trarre le seguenti conclusioni:

– il rientro potrebbe essere giustificato;

– ove non lo fosse, la sanzione prevista – se pagata tempestivamente – potrebbe ammontare ad € 280 e non avrebbe rilevanza penale;

– in ogni caso è necessario il rispetto delle modalità di circolazione (DPI e Droplet).

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