Nell’ipotesi in cui una persona intenda far valere il proprio diritto alla consegna di un bene mobile specifico, vi è la possibilità di depositare ricorso per decreto ingiuntivo a condizione che del diritto da far valere si dia prova scritta.
Con una recente pronuncia, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di un erede cointestatario di conto corrente, formulata per conoscere il nominativo dell’altro cointestatario, che aveva effettuato un prelievo di danaro dopo la morte del de cuius.
La ragione della domanda era da rinvenire nel diritto a tutelare i propri diritti, per la proposizione di domanda di ripetizione dell’indebito nei confronti dell’altro cointestatario.
La banca aveva fornito i documenti, oscurando, tuttavia il nominativo dell’altro correntista, adducendo ragioni di tutela della privacy.
Il Tribunale di Roma emetteva quindi decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con cui ordinava alla banca di fornire al ricorrente tutta la documentazione da cui risultava il nominativo del cointestatario del conto corrente.
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