Prosecuzione del giudizio dopo l’opposizione al decreto ingiuntivo Europeo

Il procedimento per decreto ingiuntivo europeo (rectius ingiunzione di pagamento europea) è disciplinato dal Regolamento CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

Ai sensi di tale norma, a fronte del deposito dell’atto di opposizione “il procedimento prosegue dinanzi ai giu- dici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria“.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che l’ingiunzione di pagamento europeo non è assimilabile al decreto ingiuntivo Italiano e, conseguentemente, non è applicabile la normativa relativa all’opposizione al decreto ingiuntivo.

Prosegue la Suprema Corte: “il giudice italiano che ha emesso l’IPE, una volta proposta l’opposizione deve limitarsi ad adottare un provvedimento con cui, essendo pendente un procedimento dinanzi al suo ufficio, dispone che esso prosegua secondo le regole di ordinaria procedura civile”, senza indicare quale sia la normativa di riferimento.

Spetterà quindi al creditore scegliere quale procedura applicare, a seconda della natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva.

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