E-mail e SMS: quale valore probatorio in giudizio?

La tecnologia è divenuta, oramai, lo strumento di comunicazione fondamentale e predominante, tuttavia, i bit non sono immodificabili come l’inchiostro.

Ecco perché si è, per anni, affermato che e-mail, messaggini e le stampe di schermate del computer non potessero sempre dimostrare un diritto e questo a maggior ragione con riferimento al processo civile in cui possono entrare solo le prove cd. “tipiche”, quelle cioè indicate dal codice di procedura.

Oggi, però, ci si domanda quanto e quando valgono gli SMS come prova nel processo: come dimostrare di aver ragione se il nostro avversario ci ha contattato con un semplice messaggio e lì ha messo “nero su bianco” la propria confessione?

Vi sono numerose sentenze della giurisprudenza che si stanno occupando di questo delicato tema e che offrono, sebbene a volte in modo contraddittorio, un indirizzo a cui riferirsi e ciò sino ad oggi.  

Infatti, la Suprema Corte con la sentenza nr. 19155, depositata nella data di ieri 17 luglio 2019, ha affermato che SMS ed e-mail assumono piena efficacia di prova nel giudizio civile.

La Corte si è affidata al principio di diritto affermando che per il disconoscimento di tali prove, colui contro le quali sono prodotte, deve dimostrare con elementi concreti e in maniera particolareggiata ed esplicita la non rispondenza con la realtà.

Il caso salamelle della Corte traeva origine dal ricorso avanzato da un padre (causa di separazione giudiziale) che era stato condannato a pagare la quota di retta dell’asilo del figlio sulla base di un SMS per il tramite del quale aderiva all’iniziativa – relativa alla iscrizione – presa dall’altro genitore, ovvero la madre.  

Per la Cassazione la decisione del Tribunale era corretta: sia gli SMS che le e-mail, infatti, hanno lo stesso valore di prova che l’articolo 2712 C.c. attribuisce alle riproduzioni informatiche sull’assunto, precisato dagli ermellini, che l’SMS contiene la rappresentazione di atti fatti e dati giuridicamente rilevanti e di conseguenza formanti piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo la contestazione di fedeltà.

Nondimeno, l’eventuale disconoscimento non ha gli stessi effetti previsti per la scrittura privata che non può essere utilizzata; infatti nel caso di e-mail e SMS il diretto interessato deve dimostrare la non rispondenza, ma il giudice può comunque accertarla anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni; medesima considerazione per le e-mail che in quanto documenti elettronici, anche se privi di firma, rientrano esaurientemente tra i mezzi di prova piena previsti dal nostro ordinamento.  

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